10 Giugno 2016

L’interpello sui nuovi investimenti

di Alessandro Bonuzzi
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La circolare n. 25/E/2016 dell’Agenzia delle entrate ha fornito utili indicazioni ai fini della corretta gestione del nuovo interpello sui nuovi investimenti le cui istanze si considerano ammissibili a decorrere dal 20 maggio scorso.

L’istituto è stato introdotto dall’articolo 2 del D.Lgs. 147/2015 e prevede la possibilità, per coloro che intendono effettuare il Italia rilevanti investimenti, di rivolgersi all’Agenzia delle entrate per conoscerne preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per la relativa esecuzione.

Con il successivo D.M. 29 aprile 2016 sono stati individuati i soggetti istanti, le tipologie e i criteri di quantificazione dell’investimento, le procedure e le modalità di presentazione dell’istanza di interpello nonché gli effetti della risposta del Fisco.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77220/2016 ha, poi, indicato gli Uffici competenti alla trattazione delle istanze di interpello, nonché alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese.

L’ampia circolare in commento si preoccupa di inquadrare i vari aspetti dell’istituto tra cui, in linea generale, i più significativi sembrano essere: i soggetti ammessi alla presentazione dell’istanza, l’ambito oggettivo dell’istituto, le modalità di presentazione dell’interpello e l’efficacia della risposta fornita dall’Agenzia.

Con riferimento al profilo soggettivo, sono ammessi alla presentazione dell’istanza tutte le imprese atte a promuovere la realizzazione di investimenti nell’esercizio della propria attività, comprese le società e gli enti non residenti indipendentemente che abbiano o meno una stabile organizzazione in Italia.

Sono ricompresi pure i soggetti non esercenti attività commerciali nella misura in cui effettuino un investimento che determini la creazione di una nuova attività imprenditoriale ovvero la partecipazione al patrimonio di un’impresa già in essere. Pertanto, possono presentare l’interpello anche le persone fisiche diverse da quelle che sono qualificabili come imprenditori ai sensi dell’articolo 55 del Tuir. Inoltre, l’istituto può essere utilizzato dagli enti non commerciali – soggetti passivi Ires – che, pur esercitando in misura non prevalente un’attività commerciale, effettuano l’investimento nell’ambito della propria sfera istituzionale oppure che non svolgono alcuna attività d’impresa.

Sotto il profilo oggettivo, il progetto di investimento deve necessariamente presentare le caratteristiche di seguito indicate:

  • deve realizzarsi nel territorio dello Stato;
  • deve avere ricadute occupazionali significative e durature;
  • deve essere di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro.

In merito alle tipologie di investimento che danno diritto a presentare l’interpello, la circolare riporta l’elencazione – da considerarsi non esaustiva – fornita dal decreto attuativo del 29 aprile scorso che comprende le seguenti operazioni:

  1. realizzazione di nuove attività economiche o ampliamento di attività economiche pre-esistenti, con conseguente adeguamento della struttura aziendale;
  2. diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente;
  3. ristrutturazione di un’attività economica esistente al fine di consentire all’impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi, attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento;
  4. operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa.

L’istanza d’interpello – redatta in carta libera – va presentata all’Agenzia delle entrate mediante una delle seguenti modalità:

  • consegna a mano;
  • spedizione tramite servizio postale a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata;
  • utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle entrate ad oggi, però, non ancora operativo.

Si evidenzia che nell’istanza il contribuente è chiamato a specificare i profili di fiscalità in relazione ai quali intende ottenere la valutazione preventiva dell’Agenzia. Ciò in quanto l’interpello sui nuovi investimenti rappresenta una peculiare tipologia di interpello che può includere richieste e investire profili propri di tutte le generali categorie di interpelli del contribuente, potendo quindi tradursi – anche cumulativamente – in un interpello:

  • ordinario puro o qualificatorio;
  • probatorio;
  • antiabusivo.

Pertanto, è necessario che il contribuente individui in modo esplicito le disposizioni tributarie di cui intende conoscere l’interpretazione o l’applicazione, o in relazione alle quali chiede di valutare l’eventuale abusività delle operazioni connesse al piano di investimento, nonché gli specifici regimi o istituti ai quali chiede di avere accesso, fornendo il necessario riscontro probatorio.

In ogni caso l’istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari. Al riguardo, il momento da considerare per verificare il rispetto della preventività è l’applicazione della specifica norma tributaria oggetto dell’istanza. In particolare, per i comportamenti che trovano attuazione nel modello dichiarativo, il contribuente è tenuto ad inoltrare l’istanza di interpello prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Iva. Diversamente, per i comportamenti che non trovano attuazione in dichiarazione, occorre far riferimento ad elementi diversi, quali – a titolo esemplificativo – la presentazione di un atto per la sua registrazione.

Da ultimo si vuole porre l’attenzione sull’efficacia del parere fornito dall’Ufficio. Sul punto, la circolare è chiara nel precisare che la risposta – espressa o desunta dal silenzio-assenso – vincola l’Agenzia in relazione al piano di investimento come descritto nell’istanza ed è valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa. Essa esplica i suoi effetti non solo nei confronti dell’istante, ma anche verso tutti i soggetti coinvolti nel piano di investimento, debitamente identificati.

L’Agenzia delle entrate può verificare l’assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa.

Laddove siano accertate variazioni delle circostanze rappresentate nell’istanza, la risposta resa non produce effetti a decorrere dal momento in cui la variazione si è prodotta. Di contro, nelle ipotesi in cui si ravvisi fin dall’origine una rappresentazione non completa o non veritiera delle circostanze da parte dell’istante, la risposta resa non è mai produttiva dei relativi effetti giuridici.