L’intervento della riforma sul conferimento di partecipazioni
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365Nell’ambito delle modifiche normative che saranno apportate dalla Riforma Tributaria (L.111/2023), assumono un ruolo rilevante quelle codificate dall’articolo 6 e, più specificamente, quelle di cui alla lett. f), cioè la razionalizzazione dei conferimenti di azienda e di partecipazioni societarie. Per quanto riguarda i conferimenti di azienda si è avuto già modo di approfondire, in un precedente intervento, gli elementi di criticità dell’attuale norma, contenuta all’articolo 176 Tuir, che andrebbero modificati. Di seguito si prosegue con l’analisi, focalizzando l’attenzione sugli elementi di criticità (e sui possibili interventi dei decreti delegati) in materia di conferimento di partecipazioni societarie, ai sensi dell’articolo 177 Tuir.
L’articolo 175 Tuir disciplina il conferimento eseguito in regime di impresa di partecipazioni di controllo (o di collegamento), stabilendo che il valore del conferimento è il maggiore tra:
- il valore iscritto nella contabilità del conferente e;
- il valore iscritto nella contabilità della conferitaria.
Siamo, quindi, di fronte ad una operazione realizzativa nella quale i valori di realizzo sono blindati, nel senso che dipendono dal quantum inserito nelle scritture contabili delle parti. Una simile impostazione è presente in quello che la Riforma vorrebbe razionalizzare, ovvero il conferimento di partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 177 Tuir (e non di collegamento), per il quale il valore di realizzo è dato dall’aumento di patrimonio netto eseguito dalla società conferitaria. Vi sono, tuttavia, alcuni elementi di distinguo che sono evidenti, anche ad una lettura frettolosa delle due norme:
- da una parte, si parla di valore iscritto nelle scritture contabili delle due parti (articolo 175 Tuir) e dall’altra, di valore di aumento del patrimonio netto della sola parte conferitaria (articolo 176 Tuir);
- da una parte, si configura un’operazione che può riguardare solo le partecipazioni detenute in regime di impresa (articolo 175 Tuir), dall’altra un’operazione che può avvenire sia nella sfera privata sia in quella di impresa (articolo 177 Tuir).
Ma vi è un ulteriore aspetto altrettanto delicato: il conferimento di partecipazioni minusvalenti. L’Agenzia delle entrate (risposta a interpello n. 38/2012) ha sostenuto che la norma di cui all’articolo 177, comma 2, Tuir, non si applichi in presenza di conferimenti di partecipazioni, nei quali la conferitaria esegua un aumento di patrimonio netto, inferiore rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione: in tal caso, il conferimento è disciplinato dalle ordinarie regole di cui all’articolo 9 Tuir, cioè al valore normale. La tesi ha suscitato molte reazioni negative da parte dei primi commentatori della dottrina poiché, a questo punto, non vi sarebbe, nel caso della partecipazione minusvalente, alcuna distinzione tra il conferimento disciplinato dall’articolo 175 Tuir e quello disciplinato dall’articolo 177 Tuir. Ciò, però, contrasta palesemente con il dato letterale poiché, mentre nell’articolo 175 Tuir l’incipit è chiaro, laddove statuisce che “(….) ai fini della determinazione delle plusvalenza, di cui all’articolo 86 del Tuir (quindi norma inapplicabile ai conferimenti minusvalenti )”, nell’articolo 177 Tuir tale passaggio normativo è del tutto assente: si parla genericamente di determinazione del reddito, il che comprende anche un eventuale realizzo minusvalente.
Ora, nell’ambito della riforma, il Legislatore è chiamato a razionalizzare le due norme. Ebbene, se si vuole mantenerle entrambe, devono essere apprezzate ed applicate le differenze se, invece, si vuole il contrario, tanto vale eliminare l’articolo 175 Tuir e ricomprenderlo nell’articolo 177 Tuir.
2. La razionalizzazione dell’articolo 177, comma 2 bis, Tuir
In tema di razionalizzazione della norma, la Relazione Illustrativa concentra l’attenzione sul comma 2 bis, dell’articolo 177 Tuir, cioè la disposizione che permette di eseguire conferimenti a realizzo blindato anche per partecipazioni non di controllo, purché siano almeno qualificate (per le SRL superiori al 20% per diritti di voto e 25 % per partecipazione al capitale). Questa disposizione comporta che il soggetto conferitario (esistente o di nuova costituzione) sia partecipato solo dal soggetto conferente, ovvero debba essere una società unipersonale. Ebbene, un aspetto da chiarire attiene all’esistenza o meno di un periodominimo di necessaria unipersonalità della conferitaria, ovvero se sia sufficiente che quest’ultima si presenti come società detenuta da unico socio al momento del conferimento, potendo poi modificare la compagine sociale (diventando società a detenzione plurima) anche, per ipotesi, il giorno successivo. L’attuale norma, dal punto di vista letterale, sembra avvalorare la seconda tesi, se così fosse il tema della unipersonalità della conferitaria sarebbe facilmente eludibile.
Un secondo elemento da modificare, cui dedica ampio spazio la Relazione Illustrativa, è rappresentato dal conferimento di partecipazioni in società holding. In tal caso, affinché si possa applicare il regime di realizzo blindato, è necessario che lo status di partecipazione qualificato sia raggiunto anche tenendo conto delle sub partecipazioni detenute dalla holding conferita. Sicchè sarebbe sufficiente che, anche una sola delle società detenute non raggiungesse la qualificazione di cui all’articolo 67, lett. c), Tuir, per negare “la blindatura” del conferimento. Per eseguire tale valutazione è, peraltro, necessario utilizzare il calcolo del cosiddetto demoltiplicatore, cioè calcolare la percentuale di partecipazione detenuta considerando tutte le società inserite nella catena partecipativa. In pratica, se è detenuta una partecipazione nella holding, ad esempio, del 30% e quest’ultima detiene una partecipazione del 50% in una ulteriore società, la partecipazione in capo al conferente non arriverebbe alla soglia della qualificazione (50 % del 30% = 15%).
Per la verità non è del tutto chiaro quale sia il reale intento del legislatore quando afferma che deve essere salvaguardato il principio del realizzo controllato nel conferimento di partecipazioni; sembra, però, di intuire che una direttrice della modifica normativa possa riguardare proprio l’eccessiva penalizzazione che l’utilizzo del demoltiplicatore porta con sé. In questo senso, una possibile soluzione pragmatica sarebbe quella di indentificare il livello di qualificazione della partecipazione, limitandosi a monitorare la percentuale detenuta nella holding, per poi verificare che, nella catena societaria, tutte le altre partecipazioni siano riferite a società operative, seppur tramite l’intermediazione di altre società aventi come oggetto la mera detenzione di partecipazioni societarie.
6 Ottobre 2023 a 18:12
Nella riforma ci sarà spazio anche per un interpretazione autentica – contro AdE – sulla mancata estensione alle società di persone conferitarie ex ‘art. 177 comma 2??