13 Luglio 2016

L’(in)utilità della perizia nella fusione con società di persone

di Enrico Ferra
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Nell’ambito delle operazioni societarie straordinarie che coinvolgono sia le società di persone che le società di capitali merita un particolare approfondimento la disposizione dell’articolo 2501-sexies cod. civ., che stabilisce l’obbligo di predisporre una perizia di stima del patrimonio della società di persone a norma dell’articolo 2343.

La necessità di predisporre una perizia di stima del patrimonio sociale delle società di persone è imposta in maniera “maldestra” solo al penultimo comma dell’articolo 2501-sexies cod. civ. (rubricato “Relazione degli esperti”), subito dopo i commi che delineano i diritti e le responsabilità degli esperti designati a redigere le perizie di stima ai fini della congruità dei rapporti di cambio delle azioni o delle quote.

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