30 Ottobre 2023

L’invio della dichiarazione alla prova della completezza documentale dei bonus edilizi

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Si può guardare con una certa nostalgia alle “storiche” disposizioni del provvedimento direttoriale del 2.11.2011, recante l’elenco dei documenti che i contribuenti devono conservare ed esibire a richiesta degli uffici, per comprovare la spettanza dell’agevolazione edilizia “di base”, relativa al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’articolo 16-bis Tuir. Invero, alla moltiplicazione delle discipline agevolative  relative al settore degli interventi edilizi (ecobonus, sismabonus, fino all’attuale superbonus), ha fatto inevitabilmente seguito, non solo la correlata complicazione dell’adempimento dichiarativo, ma anche la più complessa esigenza di curare la completezza del dossier documentale di riferimento, necessario per dimostrare la sussistenza dei presupposti del regime fiscale di favore fruito; onere probatorio che ricade interamente in capo al contribuente, come sottolineato da costante giurisprudenza (tra le altre Cassazione n. 23228/2017). Così, alla stagione dell’invio della dichiarazione deve coincidere anche quella del controllo dei documenti elencati al citato provvedimento:

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