L’invio telematico dei corrispettivi: il nuovo adempimento
di Leonardo PietrobonAd oggi, come noto, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 22 D.P.R. 633/1972, i commercianti al minuto non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ex articolo 1 D.P.R. 696/1996.
Per effetto di quanto stabilito dal D.L. 119/2018, a partire dal 1° luglio 2019, per certi contribuenti è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate.
Come accennato, la decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato. Infatti, l’obbligo sussiste rispettivamente:
- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000;
- dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari.
Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il volume d’affari al 31.12.2018, emergente dal modello Iva 2019.
Dal punto di vista soggettivo, l’articolo 17 D.L. 119/2018 rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le ipotesi di esonero da questo adempimento, sulla base di due parametri:
- la tipologia di attività svolta dai soggetti passivi;
- il luogo di esercizio dell’attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d’Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.
Dal punto di vista procedurale, l’adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio:
- dei c.d. “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016;
- o di nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.
Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.
In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.
Dal punto di vista sostanziale, a partire dall’1.1.2020 tale obbligo – con riferimento all’invio telematico dei corrispettivi – è accompagnato dall’abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi, con la conseguente eliminazione della “semplificazione” di cui all’articolo 2 D.P.R. 696/1996, come ad esempio:
- quanto previsto dalla i), ossia le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- quanto previsto dalla oo), ossia le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni, tra le quali rientrano anche le cessioni all’interno dell’attività di e-commerce.
Di conseguenza per i soggetti esercenti tali attività, dall’1.7.2019 o dall’1.1.2020, le modalità di certificazione dell’operazione, salvi i casi di esonero, saranno:
- l’emissione della fattura in formato elettronico;
- l’emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalità telematica.
Tale conclusione comporta inevitabilmente un cambiamento dal punto di vista procedurale in capo a quei soggetti che, sino al 31.12.2019, hanno “certificato” l’operazione con la sola annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Di conseguenza, tradotto in termini pratici, in caso di corretta certificazione dell’operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000. In particolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997, “Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.