Questa nuova disciplina si affianca a quella del c.d. super ammortamento software, che prevede una maggiorazione del 40% per gli investimenti effettuati in taluni beni immateriali (elencati nell’allegato B alla L. 232/2016).
Ambito temporale
Sul piano temporale, i due incentivi si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31/12/2017 ovvero entro il 30/06/2018 in presenza di determinate condizioni, ossia che entro il 31/12/2017:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sul punto, la circolare AdE 8/E/2017 ha precisato che può beneficiare solo del super ammortamento e non dell’iper ammortamento un bene compreso nell’Allegato A alla legge di Bilancio 2017, acquistato nel 2016 e entrato in funzione ed interconnesso nel 2017. In tal caso, la maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione del bene, mentre l’interconnessione non assume alcuna rilevanza.
Ambito soggettivo
Più ristretta, rispetta al super ammortamento “classico”, è la platea dei soggetti interessati dall’iper ammortamento; questa, infatti, è limitata ai soli soggetti titolari di reddito d’impresa.
Lo ha confermato la circolare AdE 8/E/2017, secondo cui il tenore letterale della norma, il contenuto dell’allegato A nonché la tipologia di beni agevolabili fanno ritenere che l’iper ammortamento riguardi solo i titolari di reddito d’impresa.
Ciò restringe, conseguentemente, l’ambito applicativo del super ammortamento software, atteso che esso è rivolto esclusivamente alle imprese che beneficiano dell’iper-ammortamento.
Principio di competenza
Ai fini della maggiorazione del 150% e del 40%, le circolari AdE 4/E/2017 e 8/E/2017 hanno precisato che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza delle agevolazione deve seguire le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.
Pertanto, ad esempio, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A alla legge di Bilancio 2017 e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% (iper ammortamento) ma del solo super ammortamento in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato.
Collegamento iper e super ammortamento software
Il super ammortamento software è “collegato” all’iper ammortamento. Al riguardo, la circolare AdE 8/E/2017 ha precisato che il bonus relativo ai beni immateriali è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della maggiorazione del 150%.
La norma, infatti, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato).
Pertanto, afferma sempre il documento di prassi, il software rientrante nell’Allegato Bpuò beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
Beni “interconnessi”
Per la fruizione dei benefici dell’iper ammortamento e della maggiorazione prevista per i beni immateriali, l’impresa è tenuta a produrre, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, alternativamente:
- una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale;
- un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Nello specifico, la dichiarazione o la perizia tecnica devono attestare che il bene possiede caratteristiche “tecniche” tali da poter essere incluso negli elenchi di cui all’Allegato Ao B della L. 232/2016 ed è “interconnesso” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Requisito quest’ultimo indispensabile per la spettanza dell’agevolazione.
La circolare AdE 8/E/2017 ha chiarito che, affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:
- scambi informazioni con sistemi interni (esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (esempio: indirizzo IP).
