Liquidazione della quota del socio e termine di prescrizione
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365“L’articolo 2289 cod. civ. (relativo alla liquidazione della quota del socio uscente) prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale”.
Questo è il principio di diritto enunciato nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1200, depositata ieri, 17 gennaio.
Nell’ambito delle società di persone, quando si verifica lo scioglimento del singolo rapporto sociale a seguito di recesso, esclusione o decesso, il socio o gli eredi hanno diritto alla liquidazione di una somma di denaro che rappresenti il valore della quota ai sensi dell’articolo 2289 cod. civ..
L’articolo 2289, comma 2, cod. civ. a tal proposito precisa che la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Il pagamento della quota deve avvenire entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, pur potendo l’atto costitutivo prevedere un termine diverso; nel caso in cui a recedere o ad essere escluso sia l’unico socio di una società di due soci, e nel termine di sei mesi non si è ricostituita la pluralità dei soci, l’ex socio può chiedere lo scioglimento della società.
Tutto quanto appena premesso, il caso in esame riguarda l’ex socio di una società che, essendo receduto dalla stessa, l’aveva convenuta in giudizio per vedersi riconosciuta la liquidazione della propria quota.
La società eccepiva tuttavia l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha in primo luogo evidenziato che, ai sensi dell’articolo 2289 cod. civ. il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Prima della decorrenza dell’indicato termine, pertanto, il socio non può pretendere il pagamento delle somme, potendo la società eseguire la prestazione fino alla scadenza indicata.
Ai fini della richiamata prestazione, il debitore deve intendersi costituito in mora alla data di scadenza del termine entro il quale deve essere effettuato l’adempimento, e, specularmente, il diritto di credito del socio receduto matura soltanto alla scadenza del semestre.
Da ciò ne discende che la prescrizione inizia il suo decorso da quando la prestazione del creditore è diventata esigibile; nel caso in esame, pertanto, non assume rilievo la data del recesso (08.02.2002) ma quella del 08.08.2002 ovvero lo spirare del termine dei sei mesi. Al momento della proposizione della domanda giudiziale (marzo 2007) la prescrizione quinquennale non era quindi ancora maturata.