La liquidazione e la gestione delle perdite nelle società di capitali
di Fabio GarriniUno degli elementi da tenere sotto debito controllo in una società di capitali che sta affrontando la fase di liquidazione è il monitoraggio delle perdite realizzate e le relative possibilità di utilizzo in opposizione degli eventuali redditi conseguiti: siccome la società non opera regolarmente ma l’attività è finalizzata a liquidare l’attivo, non è remoto che, almeno in alcuno dei periodi provvisori di liquidazione, si possa realizzare una qualche perdita. Peraltro, l’applicazione letterale dell’articolo 84 TUIR comporta il rischio, per le società di capitali, di non poter utilizzare appieno le perdite conseguite.
La disciplina delle perdite
Per valutare la gestione delle perdite fiscali occorre considerare due disposizioni:
- l’articolo 84, comma 1, del Tuir, che detta per i soggetti Ires le regole ordinarie in tema di eventuale riporto delle perdite e
- l’articolo 182, comma 3, del Tuir che invece se ne occupa nella particolare ipotesi della liquidazione.
Nell’attuale testo normativo è stato soppresso il limite quinquennale di utilizzo delle perdite, prevedendo un riporto illimitato anche per le perdite che siano conseguite successivamente ai primi 3 anni di attività. In secondo luogo è stato introdotto un limite quantitativo, stabilendo che le perdite possono essere utilizzate in abbattimento del reddito dei periodi d’imposta successivi solo entro l’80% del reddito realizzato in ciascun esercizio: tale limite agisce solo con riguardo alle perdite prodotte dopo i primi tre anni dall’inizio dell’attività, mentre non riguarda le perdite conseguite nei primi tre anni, che non risultano interessate da alcun limite quantitativo.
Queste disposizioni, seppur indirettamente, devono considerarsi anche con riguardo alle perdite prodotte da una società in liquidazione. Venendo meno il termine quinquennale del riporto a nuovo delle perdite, queste potranno compensare il risultato positivo della liquidazione, sia che essa abbia durata inferiore al limite di 5 anni previsto dall’articolo 182, comma 3, TUIR, sia che abbia durata superiore (il limite temporale che, superato il quale, rende definitivi i periodi intermedi di liquidazione).
Se al termine della liquidazione, nell’ultimo periodo d’imposta, si dovesse produrre un reddito imponibile e se nel contempo dovessero esistere perdite utilizzabili per abbattere tale reddito, letteralmente sembra doversi applicare anche in tal caso il limite quantitativo dell’80% del reddito.
Ciò potrebbe comportare la sgradita conseguenza per cui una parte delle perdite non possa essere utilizzata né in quel periodo d’imposta né in futuro a causa della cessazione dell’attività: sul punto si registra la posizione espressa da Assonime nella circolare n. 33/2011, che ritiene possibile una compensazione integrale in sede di estinzione della società, poiché in tal caso non avrebbe senso un rinvio della compensazione della perdita. Infatti, la ratio della disposizione è la seguente: la disciplina introdotta dal D.L. 98/2011 che limita la compensazione delle perdite all’80% del reddito successivamente totalizzato non ha quale finalità quella di far “scomparire” una quota di perdite, ma solo di diluirne l’utilizzo nel tempo, assicurando in ciascuno di questi periodi d’imposta una frazione di reddito da sottoporre a tassazione; ora, se questo è lo scopo, occorre assicurare la possibilità di utilizzo integrale delle perdite almeno nella dichiarazione riepilogativa che abbraccia l’intero periodo di liquidazione (ovvero nell’ultima dichiarazione nel caso di liquidazione che si è protratta oltre il quinquennio).
Da notare l’inciso dell’articolo 182, comma 3, TUIR secondo cui “le perdite di esercizio anteriori all’inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell’articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio.” In vigenza della “vecchia” normativa, che prevedeva la compensazione integrale delle perdite, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto precluso il riporto delle perdite “ante liquidazione” se questa durava più di cinque esercizi (risoluzione 124/E/2002 e risoluzione 29/E/2004), proprio in ragione del fatto che, se si eccede il quinquennio, i redditi dei periodi intermedi di liquidazione si considerano definitivi. Si tratta di un’impostazione che, alla luce del regime di riporto delle perdite introdotto dal D.L. 98/2011, deve considerarsi superata, con conseguente possibilità di utilizzare le perdite “ante liquidazione” anche per le liquidazioni che durano più del quinquennio.
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