12 Ottobre 2016

Liquidazione della quota del socio defunto

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Ai sensi dell’articolo 2289 del codice civile, nell’ipotesi di decesso di un socio di una società di persone, i soci devono liquidare la quota agli eredi del socio defunto, a meno che non preferiscano sciogliere la società o continuare la stessa con gli eredi del socio defunto se questi vi acconsentano. Resta ferma la possibilità di prevedere pattuizioni diverse nello statuto, il quale può prevedere ad esempio il subentro automatico degli eredi in caso di decesso del socio.

In altri termini, in assenza di diverse pattuizioni sociali, la morte di un socio non determina in alcun modo il subingresso automatico degli eredi dello stesso in qualità di soci, bensì nasce esclusivamente in capo a questi ultimi il diritto di ottenere la liquidazione della quota (anche nell’ipotesi in cui gli altri soci non decidessero di continuare nell’attività sociale ma di procedere alla liquidazione della società).

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