16 Ottobre 2018

Liquidazione societaria: nessun limite alle perdite

di Domenico SantoroGianluca Cristofori
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Nell’ambito della liquidazione delle società di capitali, le perdite fiscali anteriori alla data di avvio della procedura, così come quelle conseguite nei periodi d’imposta interessati dalla stessa (“intermedi”), sono utilizzabili in ciascun periodo d’imposta nel rispetto del limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi; tuttavia, nel periodo d’imposta di definitiva chiusura della procedura liquidatoria, tali perdite sono, invece, utilizzabili in misura integrale (fino a concorrenza del reddito imponibile), senza soggiacere alla predetta limitazione quantitativa prevista, in via ordinaria, dall’articolo 84 Tuir.

Tale ultimo aspetto, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria centrale, risulta non solo conforme alle precisazioni rese dalla Direzione Regionale del Veneto in risposta a un’istanza di interpello non pubblica, ma anche all’esplicita volontà legislativa di recente mostrata con la proposta di modifica della disciplina dell’“exit tax” (di cui all’articolo 166 Tuir), contenuta nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva n.2016/1164 (cd. “ATAD”).

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