Liquidazione societaria: nessun limite alle perdite
di Domenico SantoroGianluca CristoforiNell’ambito della liquidazione delle società di capitali, le perdite fiscali anteriori alla data di avvio della procedura, così come quelle conseguite nei periodi d’imposta interessati dalla stessa (“intermedi”), sono utilizzabili in ciascun periodo d’imposta nel rispetto del limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi; tuttavia, nel periodo d’imposta di definitiva chiusura della procedura liquidatoria, tali perdite sono, invece, utilizzabili in misura integrale (fino a concorrenza del reddito imponibile), senza soggiacere alla predetta limitazione quantitativa prevista, in via ordinaria, dall’articolo 84 Tuir.
Tale ultimo aspetto, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria centrale, risulta non solo conforme alle precisazioni rese dalla Direzione Regionale del Veneto in risposta a un’istanza di interpello non pubblica, ma anche all’esplicita volontà legislativa di recente mostrata con la proposta di modifica della disciplina dell’“exit tax” (di cui all’articolo 166 Tuir), contenuta nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva n.2016/1164 (cd. “ATAD”).
Più in dettaglio, nella fase di liquidazione societaria, ai fini della determinazione del reddito delle società di capitali, l’articolo 182 Tuir stabilisce che:
- costituisce un autonomo periodo d’imposta l’intervallo temporale compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di avvio della procedura di liquidazione, il cui reddito deve essere determinato in base alle ordinarie disposizioni previste per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell’Ires, partendo dalle risultanze di un apposito conto economico all’uopo predisposto;
- il reddito relativo all’intervallo temporale compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione deve essere determinato avendo riguardo alle risultanze del bilancio finale di liquidazione, con la precisazione che:
- nel caso in cui la liquidazione societaria si protragga oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, ma per non più di cinque periodi d’imposta, il reddito relativo alla residua annualità d’imposta che va dall’avvio della liquidazione sino alla chiusura del periodo, nonché il reddito relativo a ciascun periodo d’imposta successivo (“intermedio”), è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta, salvo conguaglio da eseguirsi in base alle risultanze del bilancio finale di liquidazione;
- nel caso in cui, invece, la liquidazione si protragga oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio e per più di cinque periodi d’imposta (compreso quello che va dall’apertura della liquidazione alla chiusura del periodo d’imposta), ovvero nel caso di omessa presentazione del bilancio finale di liquidazione, i redditi determinati in via provvisoria nei periodi d’imposta “intermedi” si considerano definitivamente assoggettati a tassazione.
In merito al regime di riportabilità/utilizzabilità delle perdite fiscali nei periodi d’imposta interessati dalla liquidazione, l’articolo 182, comma 3, Tuir si limita a prevede che “le perdite di esercizio anteriori all’inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell’articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio [finale]”.
Detto in altri termini, le perdite anteriori alla data di avvio della procedura di liquidazione societaria possono essere utilizzate a riduzione degli eventuali redditi imponibili che dovessero emergere nei periodi d’imposta interessati dalla procedura (“intermedi”) nel limite dell’80% di ciascuno di essi, come previsto dall’articolo 84 Tuir.
Ad analoga limitazione quantitativa soggiacciono anche le perdite fiscali eventualmente conseguite dalla società nei diversi periodi d’imposta di vigenza della procedura liquidatoria, le quali potranno essere quindi utilizzate ad abbattimento dei redditi imponibili dei periodi “intermedi”, nel limite dell’80% di ciascuno di essi.
Circa le modalità di utilizzo delle residue perdite fiscali al momento della chiusura della procedura liquidatoria, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria centrale, è intervenuta la Direzione Regionale del Veneto, la quale – in risposta a un’istanza di interpello non pubblica – ha precisato che, “Nel silenzio della norma, deve ritenersi che le perdite realizzate nei singoli periodi di liquidazione siano ordinariamente compensabili secondo le modalità prescritte dall’articolo 84 Tuir, come emendato dal D.L. n. 98/11, con eventuali redditi prodotti durante la liquidazione stessa e che la quota parte di esse non utilizzata sia integralmente compensabile in sede di determinazione del reddito finale. […] Si ritiene che tale interpretazione risulti coerente con la ratio della riforma attuata dal legislatore del 2011 il quale, pur prevedendo un differimento “in corso” nell’impiego delle perdite, non ha inteso negarne l’integrale utilizzo. La limitazione forfetaria prevista dalla nuova disciplina, infatti, ha il solo scopo di “modulare” l’ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo d’imposta”.
Tale conclusione pare, peraltro, conforme alla precisa scelta che sembrerebbe orientato a fare il Legislatore con la proposta di modifica della disciplina dell’“exit tax” (di cui all’articolo 166 Tuir), contenuta nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/1164 (cd. “ATAD”). In tal senso, infatti, per una fattispecie di “cessazione” dal regime dei redditi d’impresa, per certi aspetti analoga alla liquidazione societaria – ovverosia il trasferimento della residenza ai fini fiscali in un altro Stato, senza che residui nel territorio italiano un radicamento stabile (stabile organizzazione) – è stato esplicitamente previsto che “le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui al dell’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 84”.