Liquidazioni Iva: ufficiale la scadenza del 17 settembre
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Scadrà lunedì 17 il termine per l’invio delle liquidazioni periodiche Iva del II° trimestre e non il prossimo 30 settembre: a comunicarlo è stata l’Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa pubblicato ieri, 14 settembre.
Nei giorni scorsi si era molto parlato di quello che doveva essere il termine per l’invio delle liquidazioni periodiche Iva: a destare dubbi era la formulazione letterale della disposizione introdotta con la Legge di bilancio 2018.
Con la richiamata norma (articolo 1, comma 932, L. 205/2017) è stato infatti previsto che “Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre”.
Nello specifico, l’articolo 21 D.L. 78/2010 disciplina la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; tuttavia il successivo articolo 21-bis, dedicato appunto alle liquidazioni periodiche Iva, si limita a stabilire che “I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta”.
Pertanto:
- da un lato, pareva evidente che il differimento del termine previsto per la comunicazione dei dati delle fatture trascinasse con sé anche quello per l’invio delle liquidazioni periodiche Iva, le quali dovevano essere quindi trasmesse entro il 30 settembre;
- dall’altro, il mancato espresso richiamo del legislatore all’articolo 21-bis D.L. 78/2010 poteva indurre a ritenere che il legislatore avesse scisso i due termini, prevedendo un differimento esclusivamente ai fini della comunicazione dei dati delle fatture e conservando invece la vecchia scadenza per le liquidazioni periodiche Iva.
L’Agenzia delle entrate, nello scadenzario proposto sul sito internet, aveva indicato il termine del 17 settembre 2018 quale data di scadenza del termine per l’invio delle liquidazioni periodiche, ma, non potendo essere escluso il mero errore materiale, era stato chiesto a gran voce un intervento chiarificatore.
Ed infatti l’Agenzia è intervenuta, con un comunicato stampa, ricordando che il prossimo lunedì 17 settembre 2018 scade il termine previsto per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva relativa al II° trimestre del 2018.
Per tale adempimento, pertanto, non opera la proroga al 30 settembre 2018 (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Sul punto l’Agenzia delle entrate rileva che è stato proprio al fine di evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti che è stato separato il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da quello previsto per la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del II° trimestre 2018, altrimenti coincidenti, come peraltro risulta dai lavori parlamentari preparatori della Legge di bilancio 2018.