22 Maggio 2018

Liquidazioni periodiche Iva in caso di operazioni straordinarie

di Federica Furlani
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Il nuovo modello relativo alla Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo scorso e applicabile dalle liquidazioni relative al primo trimestre 2018, prevede un nuovo campo nel rigo VP1 denominato “Operazioni straordinarie”.

Prima di concentrarci sulle fattispecie che impongono la compilazione di questo campo, ricordiamo che i contribuenti che sono stati interessati da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni d’azienda, conferimenti, etc.) devono compilare il suddetto modello con specifiche modalità.

È necessario innanzitutto distinguere a seconda che l’operazione straordinaria/trasformazione sia avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione o nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione.

Nel primo caso, se il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria/trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte Comunicazioni:

  • la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;
  • la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria o della trasformazione. In questa Comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 (Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive) nella casella relativa al codice carica.

Se invece il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione, la Comunicazione deve essere presentata:

  • dal soggetto avente causa, se l’operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva. Il soggetto avente causa presenterà quindi due distinte Comunicazioni secondo le stesse modalità indicate sopra nel caso di estinzione del soggetto dante causa, il quale pertanto non dovrà presentare la Comunicazione relativamente all’attività oggetto dell’operazione straordinaria;
  • da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se l’operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito Iva in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 “Credito periodo precedente” della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima liquidazione periodica deve essere barrata la casella “Operazioni straordinarie” nel rigo VP1 del quadro VP.

La medesima casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 “Credito anno precedente” una quota o l’intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa, relativa all’anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria.

Nel caso in cui l’operazione straordinaria/trasformazione sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione, se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell’operazione senza aver precedentemente assolto direttamente l’adempimento, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell’intero trimestre precedente deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa, con le modalità indicate sopra nel caso di estinzione del soggetto dante causa con un’operazione straordinaria avvenuta nel trimestre oggetto della comunicazione.

Nell’ipotesi, invece, in cui a seguito dell’operazione straordinaria non si sia verificata l’estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all’operazione assolverà autonomamente l’adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell’intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o del credito Iva in conseguenza dell’operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo.

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