26 Marzo 2018

Liquidazioni periodiche Iva: nuovi dati nel modello “aggiornato”

di Raffaele Pellino
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Restyling per il modello LIPE. Con il provvedimento 62214 del 21/03/2018 l’Agenzia delle Entrate ha approvato una nuova versione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (che sostituisce quello approvato con il provvedimento 27/03/2017), delle relative istruzioni nonché delle specifiche tecniche, da utilizzare a decorrere dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2018, da presentare entro il prossimo 31 maggio.

Le novità hanno interessato, in primo luogo, 2 righi del quadro VP: la colonna 5 del rigo VP1 “operazioni straordinarie” e la casella “metodo” del rigo VP13 Acconto dovuto.

Con quest’ultima casella, il rigo VP13 – che riguarda appunto l’indicazione dell’acconto dovuto (anche se non effettivamente versato) –  viene finalmente “allineato” alle indicazioni del quadro VH della dichiarazione annuale Iva. Pertanto, con l’introduzione della casella “metodo” sarà ora possibile indicare il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto (“1” storico; “2” previsionale; “3” analitico-effettivo; “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, ecc..).

Inoltre, la nuova casella 5 del rigo VP1 “operazioni straordinarieva barrata in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, cessione d’azienda, conferimento d’azienda, ecc.) nel caso in cui:

  • il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima liquidazione periodica;
  • il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 “Credito anno precedente” una quota o l’intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del dante causa, relativa all’anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria;
  • se, a seguito dell’interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell’anno, l’ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive;

Esonero dalla comunicazione in mancanza di dati da comunicare

Con le nuove istruzioni viene, inoltre, precisato che l’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nel caso in cui occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Passaggio dal regime agricolo al regime ordinario

Nell’ambito delle nuove istruzioni viene ora precisato che – in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’articolo 34 D.P.R. 633/1972 a quello ordinario – il credito derivante dalla rettifica della detrazione “a favore” va ricompreso nel rigo VP5 (Iva detratta).

Correzione di errori o omissioni “allineati” alla risoluzione 104/E/2017

Con una ulteriore precisazioni le istruzioni ricordano che per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, “sostitutiva” della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale.

Come evidenziato dalla citata risoluzione 104/E/2017, infatti, fermo restando il versamento della sanzione (eventualmente “ridotta” a seguito di ravvedimento operoso), la regolarizzazione dei dati può essere effettuata sia tramite l’invio di una comunicazione “correttiva” che direttamente in sede di dichiarazione annuale Iva. L’obbligo di invio della comunicazione con i dati corretti viene meno se la regolarizzazione interviene con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale Iva:

  • sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997 (ossia da 500 a 2.000 euro), eventualmente ridotta con il ravvedimento operoso;
  • le omissioni o irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale “integrativa”, versando la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 471/1997 – ridotta in base a quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 – nonché la sanzione di cui al citato comma 2-ter, da versare in misura ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Infine, si rileva che la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della comunicazione è ora disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate nonché nella sezione “consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

 

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