10 Novembre 2018

L’irrilevanza del transfer price ai fini penali

di Marco Bargagli
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Come noto, la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo è un annoso problema che riguarda le imprese multinazionali che operano con l’estero, scambiando beni e/o servizi con imprese del gruppo.

Le disposizioni fiscali in subiecta materia sono contenute nell’articolo 110, comma 7, Tuir, a mente del quale “I componenti del reddito derivanti da operazioni  con  società non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente   o indirettamente controllano l’impresa,  ne  sono  controllate  o  sono controllate dalla  stessa  società  che  controlla  l’impresa,  sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti  in  condizioni  di libera concorrenza e in circostanze  comparabili,  se  ne  deriva  un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le  modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche  internazionali,   le   linee   guida   per l’applicazione del presente comma”.

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