L’iscrizione ai registri delle associazioni di promozione sociale. Opportunità da non trascurare per le sportive
di Guido Martinelli
Le associazioni sportive dilettantistiche rientrano nella grande famiglia delle associazioni di promozione sociale, prevista e disciplinata dalla legge n.383 del 7 dicembre del 2000 accomunate dalle finalità di utilità sociale e dalla base mutualistica.
Comuni appaiono i requisiti statutari obbligatori che, anche in questo caso, prevede, tra l’altro, l’obbligo della forma scritta, e l’espressa esclusione di ogni finalità lucrativa.
Con valenza costitutiva sono istituiti rispettivamente Registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni sportive, iscritte o meno al registro Coni, in possesso dei requisiti propri delle associazioni di promozione sociale per come previsti dalla Legge quadro e dalle leggi regionali e provinciali di attuazione della stessa, che svolgono ovviamente attività in ambito regionale e provinciale.
La natura costitutiva dell’iscrizione al registro in esame si contrappone a quella dichiarativa prevista per l’iscrizione al registro Coni delle sportive. Ecco che un eventuale accertamento che ritenesse la natura “non sportiva” dell’ente accertato, non potrebbe, in via presuntiva, escluderne anche l’iscrizione ai registri delle associazioni di promozione sociale e, di conseguenza, il legittimo godimento delle agevolazioni fiscali che derivano dall’assunzione di tale qualifica.
Altro aspetto di non trascurabile importanza (ricordiamo il dibattito sulla qualificazione urbanistica degli impianti sportivi oscillante tra commercio, industria, artigianato) è dato da una specifica disposizione, l’art. 32, comma 4, agevola le associazioni di promozione sociale nel reperimento di un luogo in cui operare stabilmente prevedendo espressamente che la loro sede sociale e i locali nei quali le stesse svolgono attività, siano compatibili con tutte le destinazioni d’uso previste per legge, indipendentemente dalla loro specifica destinazione urbanistica.
Ma la norma di maggiore interesse per i responsabili di associazioni sportive non riconosciute è quella contenuta all’interno dell’art. 6 della legge 383/2000 che detta una particolare disciplina per tutte quelle associazioni che hanno ottenuto l’iscrizione nel Registro APS, con riferimento alle quali il creditore dell’associazione potrà agire nei confronti dell’associato che abbia assunto l’obbligazione per conto dell’ente esclusivamente in via sussidiaria e solo dopo avere aggredito infruttuosamente il patrimonio associativo.
La citata norma, dopo aver ricondotto in capo al rappresentante legale individuato da statuto il potere di rappresentare anche in giudizio le associazioni di promozione sociale, prescrive, infatti, che: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima, e solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto della medesima”.
Questa previsione incide in maniera rilevante sul generale principio di responsabilità contrattuale dettato dall’art. 38 del C.C. che dispone una responsabilità contrattuale per le associazioni non riconosciute per cui: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Per le associazioni di promozione sociale, invece, di fronte alle pretese dei terzi creditori l’associazione, seppur costituita nella forma giuridica della associazione non riconosciuta, risponde in via principale con il suo patrimonio, e solo successivamente, qualora l’entità del medesimo sia insufficiente a soddisfare l’interesse creditorio, l’azione dei terzi si potrà rivolgere verso coloro che hanno agito come rappresentanti del sodalizio.
In ragione di ciò i terzi creditori potranno confidare sia sul fondo comune che sul patrimonio dei rappresentanti, ma la natura della responsabilità di quest’ultimi non sarà “fideiussoria”, bensì “sussidiaria”.
I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale godranno quindi del c.d. beneficium excussionis, così come per i soci di una società semplice (art. 2268 C.C.), mentre di tale beneficio, invece, non può godere qualunque altra associazione sportiva non riconosciuta che non sia iscritta nei registri delle associazioni di promozione sociale
Anche da un punto di vista fiscale le associazioni sportive che siano anche iscritte ai registri della promozione sociale potranno godere di una ulteriore e specifica agevolazione fiscale che attiene alla rilevanza fiscale delle prestazioni rese dall’associazione nei confronti dei familiari degli associati. Recita infatti l’art. 20 della legge quadro che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati, sono equiparate ai fini fiscali, a quelle rese agli associati e saranno pertanto, fiscalmente non soggette a tassazione.
Va ricordato, infine, che gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale e che le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposti sugli intrattenimenti.
Crediamo di avere elencato una serie di buoni motivi che suggeriscano a tutte le associazioni sportive non riconosciute di richiedere anche l’iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale.