4 Marzo 2017

L’iscrizione in bilancio delle disponibilità liquide

di Viviana Grippo
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Si rende necessario iniziare la verifica delle voci di bilancio. Il primo controllo da effettuare riguarda i conti aperti alle disponibilità liquide. In merito occorre chiedersi se:

  • è stata controllata la corrispondenza tra il saldo contabile e la giacenza effettiva;
  • la cassa è sempre positiva;
  • ci sono sospesi di cassa da registrare;
  • ci sono assegni o valori bollati da registrare;
  • non siano stati fatti movimenti di liquidità di cassa oltre il limite dell’antiriciclaggio di euro 3.000,00;
  • è stata effettuata la riconciliazione tra saldo contabile e saldo dell’estratto conto bancario;
  • sono state predisposte le schede di riconciliazione con gli e/c bancari,
  • sono stati rilevati correttamente gli interessi sui c/c bancari e la relativa ritenuta su interessi attivi;
  • è presente in archivio la certificazione delle ritenute operate dalla banca o il riepilogo liquidazioni/interessi;
  • le disponibilità in valuta estera sono state valutate correttamente.

Partendo dal dettato codicistico occorre ricordare che l’articolo 2424 del cod. civ. prevede che le disponibilità liquide vengano iscritte alla voce dell’attivo circolante in tal modo denominata e suddivise tra:

  • depositi bancari e postali;
  • assegni;
  • denaro e valori in cassa.

Con riferimento alla cassa occorre innanzi tutto aver verificato che il saldo indicato al 31/12/2016 corrisponda alla reale entità di denaro disponibile in tale data, questo è di certo il controllo più banale da affiancare ad altri controlli quale quello sui saldi del mastro cassa che, in corso d’anno, devono sempre essere positivi.

Si tratta di un controllo di prassi, non può difatti esistere una cassa negativa per il semplice fatto che il denaro in cassa c’è o non c’è. Può accadere tuttavia che il mastro presenti un saldo negativo dovuto semplicemente alla registrazione in medesima data prima di una uscita e successivamente di una entrata; in tal caso non si verifica alcuna problematica contabile.

Vanno poi effettuati appositi controlli sull’eventuale esistenza dei sospesi di cassa. L’OIC 14, nella versione datata dicembre 2016 ed utilizzabile per la redazione dei bilanci chiusi al 31/12/2016, stabilisce che nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di bilancio, di conseguenza, le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell’esercizio, sono rilevate come disponibilità liquide nell’esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio.

La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell’esercizio successivo.

In particolare, il principio contabile n. 14 specifica che le disponibilità liquide possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali anche espressi in valuta estera e che, in particolare, il denaro e i valori in cassa devono intendersi costituiti da moneta e valori bollati come francobolli, marche da bollo e carte bollate. Non sono invece considerate disponibilità liquide le cambiali e i titoli.

Tra i controlli della cassa va espletato anche il controllo del rispetto delle norme antiriciclaggio, occorre quindi assicurarsi che non siano stati fatti movimenti di cassa oltre il limite dell’antiriciclaggio pari, a far data dal 1° gennaio 2016, a euro 3.000,00. Si ricorda infatti che la Legge di Stabilità 2016 ha modificato l’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, aumentando da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 la soglia per il trasferimento di denaro contante con effetto, appunto, dal 1° gennaio 2016 (non sono state modificate invece le regole applicabili all’utilizzo degli assegni).

Quanto alle disponibilità in valuta estera occorre controllare la corretta valutazione delle stesse, l’OIC 14 stabilisce difatti che esse siano valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.

Circa i controlli sui c/c bancari si deve innanzitutto riconciliare il saldo dell’estratto conto fornito dalla banca al 31/12/2016 con il saldo del conto riportato in contabilità; in caso di differenze occorre predisporre apposito foglio di riconciliazione. Si ricordi che, secondo l’OIC 14, “I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell’esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell’esercizio successivo”.

Va poi verificata la corretta rilevazione degli interessi attivi o passivi sul c/c bancario. Appare utile ricordare che dal 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il D.M. 343/2016 che recepisce la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) n. 343 in materia di rapporti bancari. Secondo le nuove disposizioni gli interessi passivi diverranno esigibili solo dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati anche se la relativa liquidazione, annuale, avverrà comunque entro il 31 dicembre, ne consegue che negli e/c di fine anno le aziende troveranno la liquidazione degli interessi ma non il loro computo a storno del saldo.

Al ricevimento dell’estratto conto con la determinazione degli interessi passivi 2016 l’azienda dovrà comunque procedere alla loro rilevazione trattandosi di costi di competenza dell’anno trascorso.

La scrittura contabile sarà quindi:

Interessi passivi (ce) a Debiti vs Banca …..(sp)

Quanto agli interessi attivi invece, anche questi verranno conteggiati annualmente ma accreditati al 31/12, pertanto, al 31/12/2016 le banche procederanno alla determinazione degli interessi sui c/c bancari dell’ultimo trimestre, mentre a partire dal 2017 sia il conteggio che l’accredito avverranno a fine anno.

Si ricorda che in caso di interessi attivi occorre rilevare contabilmente, non il netto accreditato, ma il lordo e la relativa ritenuta subita nella misura del 26% (ritenuta che poi dovrà essere portata in diminuzione del debito Ires in dichiarazione dei redditi).

Volendo fare un semplice esempio supponiamo che la Banca X accrediti sul c/c interessi attivi per euro 500,00 liquidando ritenute per euro 130,00, la scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi a Interessi attivi (ce)   500,00
Banca c/c (sp)     370,00  
Erario c/ritenute subite (sp)     130,00  

Per il 2016 occorrerà ancora non solo essere certi che la rilevazione degli interessi attivi sia stata fatta al lordo delle ritenute ma anche che vengano rilevati gli interessi relativi a tutti i quattro trimestri.

In ultimo giova ricordare che in sede di redazione del bilancio, l’OIC 14 impone di valutare le disponibilità liquide secondo i seguenti criteri:

  • i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati al presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo;
  • il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
  • le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.
2^ edizione – Approvazione dei nuovi OIC e l’impatto sulla redazione del bilancio 2016