L’istanza di adesione può essere presentata pure dall’amministratore giudiziario
di Gianfranco AnticoCome è noto, la tregua fiscale decisa dalla L. 197/2022 si snoda sostanzialmente attraverso gli istituti deflattivi del contenzioso.
In questo contesto un posto in prima fila spetta all’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997, che all’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997, consente al contribuente – in assenza di analoga iniziativa dell’Ufficio e successivamente alla notifica di avviso di accertamento o rettifica non preceduto dall’invito a comparire di cui agli articoli 5 e 5-ter D.Lgs. 218/1997 – di proporre autonomamente istanza di accertamento con adesione, ai fini reddituali ed Iva, chiedendo l’instaurazione del contraddittorio in ordine alle violazioni contestate con l’atto notificato.
Fra i soggetti titolati a presentare istanza di accertamento con adesione vi rientra pure l’amministratore giudiziario di una azienda sottoposta sequestro, per il periodo di sua competenza.
Infatti – come chiarisce l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29487/2021 – “La funzione tipica del sequestro d’azienda è, comunque, non solo quella conservativa o prenotativa del compendio, dovendosene assicurare l’utile consegna all’avente diritto, all’atto della sua cessazione, ma anche dinamica, attraverso la gestione dell’azienda stessa, ove disposta… Il custode, allora, deve ritenersi, più che un rappresentante delle parti, un gestore autonomo, un ausiliario del giudice, dal quale direttamente riceve l’investitura e i poteri-doveri che attengono alla custodia e all’amministrazione dei beni sequestrati. Se, dunque, il custode giudiziario, a seguito dello spossessamento della titolarità dei beni e dell’azienda nei confronti del proprietario-imprenditore, ha l’amministrazione e la disponibilità di tali beni, non v’è dubbio che rientra nell’ambito dei suoi poteri doveri anche quello di inoltrare, dopo la notifica dell’avviso di accertamento effettuata nei confronti dell’imprenditore contribuente, istanza di accertamento con adesione rivolta all’Agenzia delle entrate… Pertanto, rientra nelle attività di conservazione del compendio aziendale propria del custode giudiziario o dell’amministratore giudiziario anche quella relativa alla corretta valutazione dei debiti fiscali dell’imprenditore, indicati nell’avviso di accertamento notificato, trattandosi di una obbligazione potenzialmente gravante sui beni amministrati”.
La richiesta da parte del “contribuente“, volta ad una rideterminazione della ripresa fiscale in termini a lui più favorevoli, non può non rientrare nei poteri dell’amministratore giudiziario, quale gestore dell’attività aziendale, al fine di conseguire una diminuzione del carico fiscale gravante sull’azienda.
L’accertamento con adesione, infatti, avendo natura di concordato tra l’amministrazione e il contribuente, è caratterizzato dal carattere volontario dell’adesione (Corte di Cassazione, sez. 5, n. 18351 del 25.06.2021).
Nell’accordo, sia pure di natura pubblicistica, gioca un ruolo di primo piano l’autonomia privata di carattere dispositivo, sicché, dopo il sequestro, è proprio il custode giudiziario il soggetto cui viene affidata la gestione dell’impresa e, conseguentemente, la capacità contrattuale con la pubblica amministrazione.
In pratica, dopo la disposizione del sequestro da parte dell’autorità giurisdizionale, la sfera dell’autonomia privata del contribuente viene tutelata proprio dall’amministratore giudiziario o dal custode di nomina giudiziale.
La stessa Cassazione nell’ordinanza citata – n. 29487/2021 – ha affermato che nel caso di sequestro giudiziario “il contribuente ha la legittimazione attiva ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con riferimento ai debiti fiscali già sorti prima del sequestro, mentre spetta al custode giudiziario, per l’intervenuto spossessamento dei beni a carico del contribuente, la legittimazione ad inoltrare all’Agenzia delle entrate l’istanza di accertamento con adesione di cui all’articolo 6 del DLgs. 19 giugno 1997, n. 218, rientrando tale incombente nell’attività di gestione ed amministrazione del complesso aziendale, comprensivo anche dell’attività di salvaguardia della integrità patrimoniale e reddituale, per il debito potenzialmente gravante sui beni amministrati, da tutelare nell’ambito dell’accordo negoziale, sia pure di tipo pubblicistico, rappresentato dal procedimento con adesione“.
Di conseguenza, il contribuente/amministratore giudiziario ha diritto alla sospensione dei termini di impugnazione per 90 giorni, ex articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (Corte di Cassazione, sez. 5, n. 28051 del 30.12.2009; Corte di Cassazione, sez. 6-5, n. 3368 del 02.03.2012; Corte di Cassazione, sez. 5, n. 1540 del 21.06.2017).
Il termine di sospensione di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento segue automaticamente alla presentazione dell’istanza di definizione, a prescindere dall’esito favorevole o negativo del procedimento (Cassazione, sez.5, n. 21097 del 24.08.2018).