14 Novembre 2023

L’istanza di rimborso post adesione, per un credito relativo ad imposte precedentemente versate e non più dovute

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

È di particolare interesse la recente ordinanza n. 19577/2023 della Corte di Cassazione che, pur affrontando la nota tematica del rimborso delle imposte all’esito della definizione dell’atto in adesione, ci consente di vedere la problematica sotto un’angolatura diversa.

La questione approdata davanti ai giudici di Piazza Cavour investe la richiesta di rimborso avanzata da una società per la somma di euro 22.552, in conseguenza dell’accertamento con adesione precedentemente redatto.

In sede di adesione, la stessa società aveva concordato con l’Agenzia delle entrate l’appostamento di una sopravvenienza passiva, non già nell’esercizio 2008, ma in quelli del 2004 e del 2005, compensando peraltro la maggior imposta scontata fino a concorrenza del debito d’imposta corrente, pari ad euro 121.048, laddove la maggior imposta corrisposta negli anni 2004 e 2005 era di euro 143.600.

L’Agenzia delle entrate negava l’istanza di rimborso per la differenza di euro 22.552, poiché la rinuncia prestata dalla contribuente in sede di definizione della procedura d’accertamento ostava al rimborso di tale differenza.

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