5 Febbraio 2019

L’istanza di rottamazione ter blocca i pignoramenti presso terzi

di Gianfranco AnticoMassimo Conigliaro
Scarica in PDF

Nell’ambito della c.d. rottamazione ter, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata comporta la sospensione anche delle procedure di pignoramento presso terzi in corso.

Sono queste le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019, sulla base del dettato normativo di riferimento.

Come è noto, l’articolo 3 D.L. 119/2018, convertito, con modifiche in L. 136/2018, ha reintrodotto la possibilità per i contribuenti di definire i carichi iscritti a ruolo, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che possono essere estinti con il pagamento della sorte capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con il beneficio dell’esclusione delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora ex articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 e delle cd. “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale ex articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.

Possono essere definiti anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti forme di definizione (c.d. “rottamazione” e “rottamazione bis”).

Il debitore – entro il 30 aprile 2019 – dovrà presentare formale dichiarazione all’agente della riscossione, utilizzando l’apposita modulistica resa disponibile su internet, indicando il numero di rate e l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi che si vogliono definire e dovrà assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

L’agente della riscossione – entro il 30 giugno 2019 – comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

È consentito il pagamento delle somme dovute in due modalità diverse: in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 (per un totale di 18 rate nei 5 anni, e in 4 rate trimestrali invece di due trimestrali).

In caso di pagamento rateale, gli interessi da corrispondere sono dovuti a decorrere dall’agosto 2019 nella misura del 2% annuo. Inoltre, non è prevista l’applicazione della disciplina generale della rateazione dei debiti tributari, prevista dall’articolo 19 D.P.R. 602/1973.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produrrà alcun effetto e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione (il pagamento, tuttavia, non può essere più rateizzato).

Relativamente ai carichi definibili è prevista la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, e la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (e quindi fino al 31/07/2019), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Inoltre, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.

Per effetto della produzione dell’istanza il debitore non è considerato inadempiente ai fini della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo.

La richiesta di definizione agevolata permette, altresì, di ottenere il DURC positivo.

In forza di quanto disposto dall’articolo 3, comma 10, lett. d) ed e), D.L. 119/2018, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter”, per i carichi definibili che ne sono oggetto, non possono essere avviate nuove procedure esecutive né possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. E pertanto, affermano le Entrate, “per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire”.

La risposta fornita al quesito appare di rilievo, poiché nella stessa domanda posta si poneva in evidenza la differenza rispetto alla precedente rottamazionearticolo 6, comma 5, D.L. 193/2016 – dove era invece stabilito che la presentazione dell’istanza di definizione non produceva effetti, tra l’altro, nei casi in cui era stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati, e quindi i pignoramenti presso terzi in corso proseguivano anche dopo la trasmissione della domanda di sanatoria.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Il D.L. 119/2018: le possibilità offerte al contribuente in lite col fisco