L’istanza per gli investimenti agevolati in startup e Pmi innovative
di Clara PolletSimone DimitriPer i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative, l’articolo 38, comma 7, D.L. 34/2020, prevede una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50% dell’investimento effettuato, nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L’agevolazione è alternativa e prioritaria rispetto a quanto previsto dall’articolo 29 D.L. 179/2012, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più Pmi innovative, nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
L’investimento massimo in una o più start-up innovative non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro, mentre quello in una o più Pmi innovative, l’importo di 300.000 euro. L’investimento agevolato si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. In caso di investimento in Pmi di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% di detta eccedenza.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.
La definizione delle modalità di attuazione è stabilita dal decreto 28 dicembre 2020 e prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria delle agevolazioni presenta istanza tramite piattaforma informatica dedicata.
La piattaforma informatica per la presentazione delle istanze di “Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in start-up e PMI innovative” è a cura del Ministero dello sviluppo economico ed è attiva dal 1° marzo, ore 14,00.
L’istanza deve essere trasmessa al Ministero prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore. La start-up o Pmi innovativa deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro imprese al momento dell’investimento; pertanto, ai fini dell’agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza.
Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso degli investimenti effettuati nelle more della data di attivazione della procedura.
La presentazione dell’istanza per il tramite della piattaforma informatica avviene con Spid e l’esito positivo degli accertamenti effettuati dalla stessa sono condizioni per la successiva fruizione dell’agevolazione, relativamente all’investimento effettuato da un soggetto investitore nell’impresa beneficiaria che presenta istanza.
Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, gli investimenti effettuati devono essere indicati dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento. Le agevolazioni spettano in ogni caso a condizione del rispetto di tutti i requisiti, adempimenti e condizioni previsti dal decreto.
L’accesso alla piattaforma informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, come risultante dal Registro imprese. Per le imprese richiedenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l’accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, dal legale rappresentante deve essere inviata, non più tardi del decimo giorno lavorativo antecedente alla data prospettata di presentazione dell’istanza, una specifica richiesta, mediante Pec, all’indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it, per l’accreditamento del soggetto, il cui accesso alla piattaforma informatica non sarà consentito nelle more del completamento della predetta verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.
L’agevolazione fiscale è consentita per investimenti agevolati ai sensi del Regolamento de minimis, e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo de minimis non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento stesso.
Ai sensi di tale paragrafo 2, il massimale di aiuto per le imprese che operino nel settore del trasporto di merci non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, e gli aiuti non possono essere utilizzati in ogni caso per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Ai fini della verifica del massimale applicabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento de minimis, la piattaforma informatica accerta i codici attività dell’impresa beneficiaria risultanti presso il Registro imprese. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto, si applica la definizione di impresa unica prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento de minimis.
L’importo dell’agevolazione fiscale di cui il soggetto investitore intende usufruire, da indicare in sede di compilazione della domanda, deve essere determinato tenuto conto di tutti gli aiuti accordati ai sensi del Regolamento de minimis, nell’arco dell’esercizio corrente e dei due esercizi finanziari precedenti, all’impresa beneficiaria ovvero all’impresa unica a cui appartiene l’impresa beneficiaria, ivi compresi gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, che sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione, e gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche che sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
Nei casi di mancata effettuazione dell’investimento agevolato e/o rinuncia all’agevolazione fiscale, dovrà essere presentata una istanza di rinuncia con azzeramento dell’importo di investimento e di aiuto, utilizzando apposito modulo debitamente compilato.