2 Marzo 2021

L’istanza per gli investimenti agevolati in startup e Pmi innovative

di Clara PolletSimone Dimitri
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Per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative, l’articolo 38, comma 7, D.L. 34/2020, prevede una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50% dell’investimento effettuato, nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L’agevolazione è alternativa e prioritaria rispetto a quanto previsto dall’articolo 29 D.L. 179/2012, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più Pmi innovative, nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L’investimento massimo in una o più start-up innovative non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro, mentre quello in una o più Pmi innovative, l’importo di 300.000 euro. L’investimento agevolato si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. In caso di investimento in Pmi di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% di detta eccedenza.

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