L’istanza TR tra cessione di mascherine “esenti” e limiti di compensazione
di Clara PolletSimone DimitriPassato il termine del 30 giugno 2020 per la richiesta di utilizzo del credito Iva del primo trimestre, è nuovamente il momento di predisporre l’istanza TR entro il 31 luglio 2020, se si desidera recuperare il credito Iva relativo al secondo trimestre 2020. Rispettando i limiti previsti dalla tipologia di rimborso, e considerando eventuali visti necessari, i contribuenti potranno utilizzare il credito Iva emergente dall’istanza TR presentata a decorrere dal decimo giorno successivo all’invio.
Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza, ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell’articolo 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
In alternativa, come previsto dall’articolo 8 D.P.R. 542/1999, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Per il 2020 il limite massimo dei crediti compensabili è elevato da 700.000 mila euro a 1 milione di euro dall’articolo 147 D.L. 34/2020 (confermato in sede di conversione dalla L. 77/2020). Salvo proroghe ulteriori il limite ritornerà a 700.000 euro nell’anno 2021, come fissato dall’articolo 34, L. 388/2000 e modificato dall’articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013.
Al di sopra di tale soglia non è possibile utilizzare il credito in compensazione o richiedere il rimborso con procedura semplificata e l’unico procedimento di rimborso ammesso è quello ordinario.
Il limite di utilizzo è inteso per ciascun anno solare – limite comprensivo degli importi che sono stati o saranno compensati nel modello F24 nel corso dell’anno in cui la richiesta è presentata – mentre il rimborso dell’eccedenza spetta all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
I contribuenti possiedono i requisiti per la richiesta di utilizzo del credito infrannuale Iva indicativamente nelle ipotesi in cui:
- l’aliquota media Iva delle operazioni attive è più bassa di almeno 10 punti percentuali rispetto all’aliquota media gravante sugli acquisti e importazioni;
- sono state effettuate operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 e altre) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
- sono stati effettuati acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (il rimborso si riferisce unicamente agli acquisti di beni strumentali);
- i soggetti non residenti si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato;
- i contribuenti abbiano effettuato operazioni non soggette nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato per più del 50% di tutte le operazioni effettuate (si fa riferimento a prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lett. a-bis).
Nel secondo trimestre aprile-maggio-giugno occorre fare attenzione alla compilazione del quadro relativo alle operazioni attive, nel caso siano state effettuate cessioni di prodotti rientranti nell’articolo 124 D.L. 34/2020, definite esenti a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Si tratta delle operazioni di cessione relative ai prodotti indicati nella tabella A, parte II bis, punto 1-ter.1, allegata al D.P.R. 633/1972 come, ad esempio, cessioni di mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici, termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3 per cento in litri.
Queste operazioni sono state fatturate, a partire dal 19 maggio, nella maggior parte dei casi e in mancanza di istruzioni di prassi, come operazioni esenti in base all’articolo 124 D.L. 34/2020, natura dell’operazione N4, seguendo così letteralmente l’indicazione di “operazione esente” dettata dalla norma; dal 1° gennaio 2021 tali cessioni saranno invece assoggettate ad un’aliquota Iva del 5%.
Nella compilazione dell’istanza TR tra le operazioni attive del quadro TA, occorrerà scegliere il rigo dove inserire queste operazioni:
- nel rigo TA20 “Operazioni imponibili effettuate senza addebito d’imposta in base a particolari disposizioni” occorre indicare le cessioni e prestazioni di servizi per le quali la disciplina Iva prevede l’applicazione dell’imposta da parte del cessionario attraverso il meccanismo del reverse charge e le operazioni non soggette all’imposta effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;
- nel rigo TA31 “Altre operazioni” è riportato l’ammontare delle operazioni diverse da quelle indicate nei righi precedenti (ad esempio, le operazioni esenti, le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all’articolo 38-quater, la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati, le operazioni prive del requisito della territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies, per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis).
Nella prima ipotesi le operazioni influiscono sul calcolo dell’aliquota media Iva delle operazioni attive “Rigo TD1” – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’articolo 30, comma 2, lett. a), D.P.R. 633/1972.
Trattasi di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito Iva spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%.
Se le cessioni di beni “esenti articolo 124 DL 34/2020” vengono inserite nel rigo TA20 andranno a formare il denominatore per il calcolo dell’aliquota media delle operazioni attive.
Nelle altre ipotesi, sia le operazioni indicate nel rigo TA20 che quelle indicate nel rigo TA31, rientrano nel totale delle operazioni attive, rendendo indifferente la compilazione ai fini della richiesta di utilizzo del credito Iva infrannuale.