28 Dicembre 2020

L’istituto della rateizzazione dopo il Decreto Ristori-quater

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.L. 157/2020 (c.d. “Decreto Ristori-quater”), pubblicato nella G.U. n. 297 del 30.11.2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fra le altre misure prevede, all’articolo 7, una serie di interventi di razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione.

In particolare, all’articolo 19 D.P.R. 602/1973, relativo alla possibilità di chiedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, in caso di situazione di difficoltà economica, sono apportate una serie di modificazioni tra le quali è stato previsto che:

  • dalla data di presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all’eventuale decadenza della richiesta, sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell’istanza) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis D.P.R. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Tali nuove disposizioni si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori-quater (30.11.2020).

È inoltre stato previsto che il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione comporti l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Sono state, inoltre, previste una serie di misure temporanee con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori-quater e fino al 31 dicembre 2021.

È stata innalzata, da 60.000 euro a 100.000 euro, la soglia dell’importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

Inoltre, è stata prevista la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive. La norma si ricollega a quanto già previsto con il decreto “Cura Italia” all’articolo 68, comma 2-ter, D.L. 18/2020, in base al quale, per le dilazioni in essere all’8 marzo 2020 o riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, era previsto che la decadenza scattasse in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.

Infine, con il Decreto Ristori-quater è stato stabilito che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 D.L. 18/2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

È precisato che la disposizione che consente di accordare nuove dilazioni in relazione ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate, è estesa anche ai debiti per i quali, alla medesima data, è venuta meno l’efficacia delle rottamazioni precedenti (articolo 6 D.L. 193/2016; articolo 1, comma 4 e seguenti, D.L. 148/2017).

L’Agenzia della riscossione ha fornito sul proprio sito una serie di chiarimenti ricordando che, entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 D.L. 18/2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste di rateizzazione presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60.000 a 100.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità, per il contribuente, di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori-quater” (30 novembre 2020), il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (D.L. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (D.L. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973) per le somme ancora dovute.