L’iter di introduzione della fattura elettronica
di EVOLUTIONL’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica segue un iter temporale definito da ultimo dalla legge di Stabilità 2018. Si veda al riguardo la seguente tabella.
Fattispecie | Norma | Decorrenza e note |
Cessione del carburante | Art. 1 comma 920 L. 205/2017 |
1.7.1018: l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda gli acquisiti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva. |
Prestazioni di subappaltatori e subcontraenti | Art. 1 comma 917 L. 205/2017 |
1.7.2018: l’obbligo di emettere la fattura elettronica riguarda le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una Amministrazione pubblica. |
Cessioni tax free a consumatori extra-Ue | Art. 4-bis D.L. 193/2016 come modificato dall’art. 1 comma 1088 L. 205/2017 |
1.9.2018: l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni effettuate nei confronti di consumatori privati turisti extra Ue di importo complessivo superiore a 154,94 euro (Iva compresa). Ai sensi dell’articolo 38-quater del D.P.R. 633/1972, si ricorda, infatti, che tali soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’Iva ovvero con diritto di richiedere il rimborso dell’imposta assolta. A tal fine è necessario che:
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Generalità delle operazioni | Art. 1 comma 909 L. 205/2017 |
1.1.2019: l’obbligo di emissione di fatture elettroniche riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché le relative variazioni in aumento e in diminuzione, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o anche solo identificati nel territorio dello Stato. L’obbligo trova applicazione anche quando l’acquirente è un soggetto privato (cd. B2C); in tal caso, l’Agenzia mette a disposizione una copia della fattura nel cassetto fiscale del contribuente e, comunque, il cedente deve consegnare la copia cartacea del documento al consumatore, salvo esplicita rinuncia da parte di quest’ultimo. |
A decorrere dalle date indicate nella tabella per ogni specifica fattispecie, la fattura emessa in formato cartaceo oppure analogico si considera come non emessa con conseguente applicazione della sanzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |