L’Iter per la redazione e adozione del bilancio di previsione degli enti locali
di Manuela SodiniIl principio contabile della programmazione 4/1, allegato al D.Lgs. 118/2011, ha subito rilevanti modifiche ad opera del D.M. 25.07.2023 che ha fissato obblighi procedurali e tempistiche, ai fini del processo di formazione dei bilanci di previsione degli enti locali.
L’obiettivo di tale modifica è quello di spingere al rispetto della scadenza di legge; infatti, l’articolo 151 Tuel (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre e deve essere riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza dei due esercizi successivi.
Questo termine, come noto, negli anni è stato spesso disatteso, ma già con il ciclo di bilancio 2024-2026 si sono potuti apprezzare dei cambi di rotta grazie alle modifiche apportate dal suddetto D.M. del 25.7.2023; cambi di rotta che dovrebbero consolidarsi con l’avvio del nuovo ciclo di bilancio per il triennio 2025-2027, ciclo già avviato con la presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31.7, come prevede lo stesso articolo 151 Tuel sopra richiamato.
Approvare il bilancio di previsione entro il termine del 31.12 ha il pregio di evitare la gestione secondo le limitazioni per dodicesimi dell’esercizio provvisorio e di sbloccare gli investimenti.
Proprio allo scopo di favorire l’approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge (31.12), in base alle modifiche apportate al principio contabile 4/1, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito, in sintesi, nei seguenti passaggi:
- predisposizione del c.d. bilancio tecnico entro il 15.9. (da predisporre entro il 30.9. nel caso di enti locali di piccole dimensioni come definiti dal principio contabile 4/1);
- predisposizione della versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmissione all’organo esecutivo della documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’organo di revisione) entro il 20.10;
- predisposizione dello schema di bilancio di previsione e presentazione all’organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15.11, il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall’organo esecutivo all’organo di revisione per il parere previsto dall’articolo 239, comma 1, lett. b), Tuel (D.Lgs. 267/2000);
- l’organo di revisione deve rendere il proprio parere non oltre i 15 giorni successivi, a seguire il Segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell’Organo di revisione.
Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:
- il primo, dedicato all’esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell’Organo di revisione e;
- il secondo dedicato all’approvazione entro il 31.12 del bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l’eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP).
Pertanto, gli organi di revisione, fin dal mese di settembre, sono impegnati in un controllo che possiamo definire di tipo “proattivo”, volto a stimolare e monitorare l’azione dell’ente locale in cui si trovano a svolgere il ruolo di revisore affinché sia rispettato l’iter cronologico, che il principio contabile della programmazione 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 è andato a definire a seguito delle modifiche apportate nel corso del 2023, e già operative con il precedente ciclo di programmazione 2024-2026 e, ormai, a pieno regime con il nuovo ciclo 2025-2027.