Liti pendenti con gli Enti locali definibili con opportuni adattamenti
di Angelo GinexCome ormai noto, l’articolo 6 D.L. 119/2018, convertito con L. 136/2018, ha disciplinato la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, nell’intento di deflazione il carico giudiziario e perseguire l’obiettivo della “pace fiscale”.
In particolare, l’articolo 6, comma 16, del decreto citato estende l’istituto anche agli enti locali, statuendo che: «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019 (cadendo di domenica, il termine è stato prorogato al 1° aprile 2019, n.d.r.) con le forme previste per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente».
Ciò posto, l’estensione dell’istituto deflattivo agli enti locali non è agevole, in quanto la sua applicazione posteriore potrebbe entrare in conflitto con alcuni termini processuali, non suscettibili di deroga per via regolamentare.
Tutte le maggiori criticità sono state, per questo motivo, esposte dall’IFEL nella propria nota di approfondimento del 5 marzo 2019.
Nella specie, la decisione se aderire o meno alla definizione agevolata è lasciata all’autonoma scelta di ciascun ente territoriale, il quale, qualora voglia aderirvi, dovrà necessariamente emanare una delibera del Consiglio comunale, ex articolo 52 D.Lgs. 446/1997.
Con detto istituto, d’altronde, esso rinuncia alla riscossione delle sanzioni, degli interessi di mora e di parte dei tributi, per i quali vale il principio di indisponibilità, in ogni caso derogato per espressa previsione di legge.
Le controversie definibili in maniera agevolata sono tutte quelle instaurate entro il 24 ottobre 2018, devolute alla giurisdizione tributaria e pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, al termine utile per la presentazione della domanda di definizione, ossia il 31 maggio 2019.
Definibili sono, pertanto, anche le controversie relative al canone di pubblicità di cui all’articolo 62 D.Lgs. 446/1997, la cui natura tributaria è stata acclarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 141/2009.
Restano, invece, escluse le controversie riguardanti la Cosap, in quanto devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
La definizione delle liti pendenti è limitata alle sole controversie aventi ad oggetto “atti impositivi”, ossia quegli atti in cui l’Ente locale ha avanzato la propria pretesa impositiva, tra i quali rientrano anche gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’Ici, Imu e Tasi.
Sono ritenuti, inoltre, definibili le controversie relative agli avvisi bonari Tari, o solleciti di pagamento, in quanto la loro impugnabilità è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, con funzione anticipatoria rispetto alla successiva notifica dell’atto di accertamento (Cass., SS.UU., n. 16293/2007).
Restano, invece, esclusi gli atti della riscossione successivi alla notifica di atti di accertamento autonomamente impugnabili, ossia le cartelle di pagamento e le ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 639/1910.
Infine, non possono essere definite le controversie riguardanti i dinieghi, taciti o espressi, al rimborso di tributi comunali, poiché in tale eventualità difetterebbe la base di commisurazione dell’importo da versare.
Ulteriore elemento di distinzione rispetto all’ordinaria definizione agevolata è rintracciabile nell’effetto della sospensione dei termini di impugnazione che l’accesso a detto istituto deflattivo produce.
Infatti, la sospensione dei termini di impugnazione dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019, che il decreto fiscale dispone, non opera parimenti per gli enti territoriali, per i quali decorre dalla data di esecutività della delibera che approva la definizione delle liti fino al 31 luglio 2019.
Si avrà, quindi, un termine più ristretto rispetto a quello ordinario previsto dal D.L. 119/2018.
Ciò, in quanto, fino all’approvazione del regolamento comunale non ci sono “controversie definibili” e l’Ente locale non può riaprire termini già scaduti, in difetto di una norma che prevede detto potere.
In conclusione, se una sentenza è divenuta definitiva nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e la data di approvazione del Regolamento comunale, la controversia non potrà essere definita in maniera agevolata, ai sensi dell’articolo 16 D.L. 119/2018.