7 Novembre 2022

Liti pendenti in Cassazione: modalità e termini per la “nuova” definizione agevolata

di Angelo Ginex
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La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione concernente la definizione agevolata delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 5 L. 130/2022, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o che a questo è subentrato o che ne ha la legittimazione, ha la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in sede di legittimità.

La finalità perseguita dalla norma citata è quella di ridurre il numero dei giudizi in attesa di essere decisi dalla Corte di Cassazione e, quindi, di smaltire l’arretrato.

È previsto che la definizione possa intervenire secondo differenti percentuali di pagamento:

  • previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, qualora tale valore non sia superiore a 100.000 euro e l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  • previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, qualora tale valore non sia superiore a 50.000 euro e l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.

Il valore della controversia deve essere determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, L. 289/2002, per cui occorre assumere a base di calcolo per la definizione l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Invece sono escluse dalla definizione agevolata in parola le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020;
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento Ue 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

La domanda di definizione agevolata deve essere presentata entro il 14 gennaio 2023 e deve concernere controversie “pendenti”, ovvero i giudizi per i quali il ricorso per cassazione sia stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022 e alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata non sia intervenuta una sentenza definitiva.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il suddetto termine del 14 gennaio 2023 e con il previo pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Per ciascuna controversia autonoma, intendendosi tale quella relativa a ciascun atto impugnato, deve essere presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo e deve essere effettuato un distinto versamento.

L’adesione alla definizione agevolata comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione e, in ogni caso, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali sopra indicate. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 16 settembre 2022.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersene avvalere. In tal caso il processo è sospeso fino al 14 gennaio 2023.

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dal 14 gennaio 2023, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Da ultimo, si rileva che con provvedimento AdE 16/09/2022 sono state individuate le modalità di attuazione del citato articolo 5 L. 130/2022, ivi compreso il modello di domanda che deve essere presentato nel rispetto di quanto sopra indicato.