30 Settembre 2017

Liti pendenti: la determinazione degli importi dovuti

di Raffaele Pellino
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Scade lunedì prossimo il termine per aderire alla definizione delle liti fiscali pendenti. Pare utile, quindi, evidenziare i chiarimenti forniti dalla circolare 23/E/2017 su alcune questioni che risultavano ancora dubbie.

Una importante precisazione è stata fornita in merito alla determinazione degli importi dovuti: non era chiaro, infatti, se lo scomputo degli importi “versati” da quelli “dovuti” per la rottamazione dovesse avvenire “titolo per titolo” o “forfetariamente”. Coerentemente al dettato normativo (articolo 11, comma 7, del D.L. 50/2017) nonché al precedente documento di prassi (circolare 22/E/2017 in cui è stato chiarito che non è richiesta alcuna specificazione relativamente al titolo o all’imputazione delle somme da scomputare), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non occorre prevedere distinzioni tra le somme versate a titolo di imposta, di sanzioni o di interessi. In particolare, una volta effettuato lo scomputo delle somme versate, l’importo “netto” dovuto deve essere ripartito tra i vari codici tributo (istituiti con la risoluzione 108/E/2017) in “proporzione” ai diversi importi che compongono l’importo lordo dovuto, ossia le somme complessivamente dovute per la definizione.

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