30 Settembre 2017

Liti pendenti: la determinazione degli importi dovuti

di Raffaele Pellino
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Scade lunedì prossimo il termine per aderire alla definizione delle liti fiscali pendenti. Pare utile, quindi, evidenziare i chiarimenti forniti dalla circolare 23/E/2017 su alcune questioni che risultavano ancora dubbie.

Una importante precisazione è stata fornita in merito alla determinazione degli importi dovuti: non era chiaro, infatti, se lo scomputo degli importi “versati” da quelli “dovuti” per la rottamazione dovesse avvenire “titolo per titolo” o “forfetariamente”. Coerentemente al dettato normativo (articolo 11, comma 7, del D.L. 50/2017) nonché al precedente documento di prassi (circolare 22/E/2017 in cui è stato chiarito che non è richiesta alcuna specificazione relativamente al titolo o all’imputazione delle somme da scomputare), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non occorre prevedere distinzioni tra le somme versate a titolo di imposta, di sanzioni o di interessi. In particolare, una volta effettuato lo scomputo delle somme versate, l’importo “netto” dovuto deve essere ripartito tra i vari codici tributo (istituiti con la risoluzione 108/E/2017) in “proporzione” ai diversi importi che compongono l’importo lordo dovuto, ossia le somme complessivamente dovute per la definizione.

Al fine di meglio chiarire tale aspetto la circolare 23/E/2017propone la seguente esemplificazione.

Si ipotizzi un atto di accertamento per il quale risultino i seguenti importi in contestazione:

Irpef + interessi € 150.000
Addizionale regionale + interessi € 4.000
Irap + interessi € 12.000
Addizionale comunale + interessi € 1.000

L’importo “lordo” dovuto è, dunque, pari a € 167.000.

Si ipotizzi, altresì, che la somma degli importi versati in pendenza di giudizio e di quelli inerenti alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione sia pari a € 48.000.

In tale situazione, l’importo “netto” dovuto è pari a € 119.000, vale a dire alla differenza tra l’importo lordo dovuto e il totale delle somme versate in pendenza di giudizio e dovute per effetto della definizione agevolata dei carichi (€ 167.000 – € 48.000 = € 119.000).

Tale importo “netto” (€ 119.000) dovrà essere suddiviso tra i codici tributo in “proporzione” alla percentuale con cui ciascuno degli importi in contestazione incide sul totale dell’importo “lordo” dovuto.

Ne consegue che:

Imposta % totale dovuto Versamento Codice tributo
Irpef + interessi 89,82% 106.885,80 (89,82% di € 119.000) 8122
Add. regionale  + interessi 2,39% 2.844,10 (2,39% di € 119.000) 8124
Irap + interessi 7,19% 8.556,10 (7,19% di € 119.000)
Add. comunale + interessi 0,6% 714,00 (0,6% di € 119.000) 8126

Ulteriori chiarimenti hanno riguardato il calcolo degli interessi; si tratta di uno degli aspetti più delicati della definizione e quanto mai complesso nelle sue diverse casistiche.

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

Nel caso si proceda alla definizione di un atto che non contiene la quantificazione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (avvisi di accertamento emessi in vigenza della formulazione dell’articolo 20 del D.P.R. 602/1973 valida fino al 1° luglio 1999), occorre comunque procedere al calcolo (secondo le modalità e i tassi vigenti ratione temporis) degli stessi, tenendo conto che devono essere calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto (ai sensi dell’articolo 11 del D.L. 50/2017).

Pertanto, qualora si renda applicabile la “vecchia” formulazione del citato articolo 20 che prevedeva l’applicazione degli interessi per “semestri interi”, nel caso in cui al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto il semestre non si sia ancora compiuto, gli interessi sono comunque dovuti fino a tale giorno e devono essere calcolati moltiplicando il tasso giornaliero per il numero di giorni del semestre incompiuto.

Interessi da sospensione della riscossione

Gli importi iscritti a ruolo a titolo di “interessi di sospensione” (ex articolo 39 del D.P.R. 602/1973), qualora pagati, sono scomputabili dalle somme da versare a seguito della definizione agevolata.

Sul punto, come già indicato dalla circolare 22/E/2017, dall’importo lordo dovuto per la definizione possono essere scomputati tutti gli importi pagati a titolo “provvisorio” per tributi, sanzioni, interessi, indennità di mora nonché gli interessi per dilazione di pagamento. Possono essere scomputati in sostanza tutti gli importi già pagati in esecuzione dell’atto impugnato.

 

Interessi su atti dell’Agente della riscossione

Nel caso si proceda alla “definizione” di una lite avverso atti dell’Agente della riscossione, gli importi da versare devono essere calcolati facendo riferimento all’atto presupposto, ove attraverso l’impugnazione dell’atto dell’Agente sia stata contestata la validità dell’atto dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, in questi casi, il termine da cui far decorrere il calcolo dei 60 giorni è quello della notifica dell’atto presupposto.

Altra precisazione ha riguardato una “precedente” definizione dei ruoli in pendenza di giudizio. In particolare, nel caso in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto una sanzione “non collegata” al tributo ed il contribuente abbia già definito, mediante  la c.d. “rottamazione” l’iscrizione a ruolo dei 2/3 dell’importo in contestazione (estinguendo il debito con il pagamento delle sole spese di riscossione),  la lite può essere definita con il pagamento del 40% dell’importo della sanzione non collegata al tributo ancora in contestazione (1/3), essendo stata già definita la restante parte (2/3 già iscritti a ruolo).

Alle medesime conclusioni – precisa la circolare 23/E/2017 –  può giungersi qualora il contribuente abbia versato una “quota” di quanto iscritto a ruolo (ad esempio, per effetto di una rateazione concessa dall’agente della riscossione) e la relativa cartella di pagamento, per la parte non pagata, sia stata oggetto di istanza di “rottamazione”.

Anche in tale fattispecie, per la definizione della lite è necessario pagare il 40% del residuo della sanzione non ancora iscritto a ruolo, mentre non è ammesso lo scomputo di quanto già pagato sulla parte iscritta a ruolo oggetto di “rottamazione”. In tal caso, infatti, “la definizione agevolata del carico ha avuto come effetto quello di definire la lite per la parte relativa alla sanzione iscritta a ruolo”.

Dottryna