In caso di presentazione del ricorso dinanzi a un giudice sfornito di giurisdizione, quest’ultimo dispone la translatio iudicii, con la conseguenza che la parte ha l’onere di riassunzione del processo entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, pena l’estinzione dello stesso.
La Commissione tributaria competente è quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente impositore, l’Agente della riscossione ovvero l’ente locale ex articolo 4, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 3/03/2016, ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 546/1992, nella sua formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 156/2015, laddove statuiva che per le controversie proposte nei confronti degli Agenti di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione gli Agenti stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente.
Ne deriva che nelle liti di riscossione la Commissione Tributaria competente dovrebbe essere quella sita nella circoscrizione in cui ha sede l’ente impositore che ha emanato l’atto impositivo, indipendentemente dalla sede dell’Agente della riscossione.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità, le problematiche derivanti dall’affidamento del servizio di riscossione a una società concessionaria risultano quindi superate.
Pertanto, anche per le liti di riscossione in materia di tributi locali o regionali la Commissione Tributaria competente dovrebbe essere quella situata nella provincia o nel capoluogo di regione in cui ha sede l’ente locale che ha emanato l’atto impositivo.
Occorre verificare però se il regolamento prevede che la fase giudiziale sia gestita dall’ente locale o dalla società concessionaria.
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