6 Agosto 2018

Il litisconsorzio necessario e facoltativo

di EVOLUTION
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Il litisconsorzio è il processo caratterizzato dalla presenza di una pluralità di parti, sia in qualità di attori-ricorrenti che di convenuti-resistenti.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza l’istituto del litisconsorzio descrivendo le modalità di classificazione dello stesso.

Il processo tributario può svolgersi in maniera litisconsortile, ovvero con la presenza di più di due parti nel medesimo processo, in caso di pluralità del rapporto soggettivo.

L’istituto del litisconsorzio è disciplinato dall’articolo 14 D.Lgs. 546/1992, il quale individua due tipologie:

La prima quella che distingue il litisconsorzio in attivo, passivo o misto e la seconda in litisconsorzio necessario o facoltativo.

In riferimento alla prima tipologia di classificazione, può definirsi litisconsorzio:

  • attivo, quando in un processo vi sono più attori contro un solo convenuto. A riguardo un esempio può essere quello contenuto nella circolare ministeriale del 23.04.1996, n. 98/E dove si parla di “ricorso proposto congiuntamente dal venditore e dal compratore dell’immobile il cui valore dichiarato sia stato rettificato (ai fini dell’Imposta di Registro) con avviso di accertamento di valore notificato ad entrambi”;
  • passivo, nell’ipotesi in un processo vi è un solo attore contro più convenuti come nel caso di ricorso del contribuente avverso iscrizione a ruolo, proposto nei confronti sia del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o Ufficio Tributi dell’Ente Locale che ha formato il ruolo, sia dell’Agente della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento. Occorre ricordare che nonostante le modifiche che hanno visto, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia Spa con la costituzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; l’ipotesi di litisconsorzio passivo tra Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione, continua ad essere possibile in quanto quest’ultimo è soggetto giuridico diverso dall’Agenzia delle Entrate, ancorché inglobata nella stessa (C.T.R. Lombardia, sentenza del 22/09/2017 n. 3735/10);
  • misto, quando in un processo vi sono più attori-ricorrenti contro più convenuti-resistenti.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 546/1992, invece, il litisconsorzio può essere considerato necessario o facoltativo.

È necessario quando l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti. In questo caso, nell’ipotesi in cui sia violato il vincolo litisconsortile, la sentenza si considera inutiliter data, non potendo avere alcuna efficacia a causa della inscindibilità della lite.

Tale violazione può essere sollevata:

  • dal giudice d’ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimità;
  • dalla parte, in sede di impugnazione.

Il litisconsorzio facoltativo è configurabile, ai sensi dell’articolo 103 c.p.c. (applicabile in virtù del rinvio operato dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992), nelle ipotesi in cui tra più cause esiste connessione tra l’oggetto e il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

In tali casi, i soggetti terzi (compreso, evidentemente, il litisconsorte necessario pretermesso) che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso possono intervenire volontariamente o essere chiamati in causa d’ufficio o su istanza di parte ex articolo 14, comma 3, D.Lgs. 546/1992.

Ai sensi dell’articolo 14, commi 4 e 5, D.Lgs. 546/1992, il terzo interveniente volontario o chiamato in causa interviene nel processo:

notificando alle altre parti un atto di intervento, che deve essere sottoscritto dall’interveniente stesso o dal suo difensore ex articolo 12 D.Lgs. 546/1992;

costituendosi in giudizio entro 60 giorni dall’ultima notifica dell’atto di intervento mediante le forme previste per la parte resistente ex articolo 23 D.Lgs. 546/1992, in quanto applicabili.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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