Il litisconsorzio necessario tra giurisprudenza e condoni
di Valeria NicolettiL’articolo 14 D.Lgs. 546/1992, al primo comma, disciplina le condizioni per le quali il processo instaurato innanzi alle Commissioni Tributarie deve svolgersi necessariamente in presenza di più parti.
Nei contenuti la norma appare sostanzialmente simile all’articolo 102 c.p.c. che disciplina l’istituto del litisconsorzio necessario; infatti, in entrambe le norme senza riferirsi in particolare ad alcuna fattispecie sostanziale, si richiama l’impossibilità che la decisione non possa essere presa se non in modo unitario e indivisibile nei confronti di più parti.
La sentenza passata in giudicato, se è emessa in assenza di uno o più litisconsorti necessari, non produrrà effetti, perché inutiliter data, cioè emessa inutilmente.
L’istituto, così come elaborato nel diritto processuale civile, mal si adatta al diritto tributario, per la “scarsità” di fattispecie sostanziali plurisoggettive inscindibili, e le difficoltà interpretative sono tanto più sentite se si considera l’importanza del litisconsorzio nel processo come mezzo per evitare lesioni al diritto al contraddittorio.
È stata la Giurisprudenza, infatti, ad occuparsi del tema del litisconsorzio necessario nel processo tributario, con risultati non sempre pienamente condivisibili.
La Suprema Corte ha, ad esempio, escluso la possibilità che nell’ipotesi società di capitale a ristretta base sociale e soci si possa ricorrere al litisconsorzio necessario (Cass., sentenza 10793/2016), ritenuto, invece, possibile nel caso dell’accertamento di maggiori redditi prodotti da società di persone (Cass., sez. un., sentenza n. 14815/2008, n. 15566/2016, n. 20488/2015, Cass., ordinanza n. 25300/2014), nonché alla configurabilità o meno di una società di fatto ai fini della pretesa tributaria (Cass., sentenza n. 21269/2017, Cass, sentenza n. 14387/2014).
La Corte, al fine di evitare possibili conflitti tra il giudicato relativo alla società di capitale a ristretta base sociale e quello relativo ai soci, ha sancito la necessaria sospensione, ex articolo 295 c.p.c., del processo tributario che vede coinvolti i soci, in attesa della conclusione del giudizio relativo alla società, sul presupposto, che la sentenza che accerta definitivamente gli utili extra-contabili della società esplica effetti di giudicato esterno nel giudizio instaurato dai soci (cfr., Cass., sentenza n. 2214/2011).
Nonostante quanto statuito dalle Sezioni Unite, ai fini dei condoni e delle sanatorie o definizioni in generale, l’atto notificato alla società di persone e quello notificato ai soci mantengano la propria autonomia in quanto “avanzare domanda di condono costituisce esercizio di un diritto dei contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, che ha titolo ad azionarlo, in autonomia e con pienezza” (Cass., ordinanza n. 26396/2011).
La Cassazione, infatti, non ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società quando essa aveva già definito con il condono la propria posizione tributaria per gli anni oggetto di giudizio, poiché essa “non ha alcun interesse processualmente rilevante a partecipare ai giudizi relativi agli accertamenti dei redditi da partecipazione dei suoi soci” (Cass., sentenza n. 12856/2013 e Cass., sentenza n. 17716/09).
Riportandosi, anche a quanto statuito dalla Giurisprudenza (si veda anche Cass., ordinanza n. 16982/2011), anche la posizione degli Uffici è sempre stata quella secondo cui “Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome. Pur avendo una matrice comune, esse sono, sul piano processuale, distinte e autonome sia tra loro stesse sia rispetto alla lite instaurata dalla società, con riguardo ad altre imposte accertate in capo alla stessa” (circolare AdE 48/2011).
Questi principi dovranno essere osservati anche per le recenti definizioni agevolate, ogni qualvolta che, in pendenza di giudizio, società e soci avranno fatto scelte diverse sulla rottamazione.