Litisconsorzio necessario e riunione dei giudizi
di Luigi FerrajoliIl ricorso tributario proposto, anche avverso un solo atto impositivo, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, trattandosi di caso di litisconsorzio necessario originario.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24015 del 24.11.2016 in una vicenda che vedeva una società in nome collettivo e i relativi soci destinatari di diversi avvisi di accertamento aventi ad oggetto, per quanto concerne la società, Iva e Irap, mentre, per quanto concerne i soci, l’Irpef.
L’accertamento aveva avuto origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza all’esito di verifiche svolte presso la società, che avevano fatto emergere l’indicazione in bilancio e nel libro degli inventari delle rimanenze non differenziate per categorie omogenee, senza la conservazione delle distinte, con consequenziale contestazione di omessa registrazione di corrispettivi, oltre una indebita deduzione di costi non documentati per canoni di locazione e merci in conto acquisti.
I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento con separati ricorsi che venivano respinti in primo grado; gli appelli invece avevano avuto esito favorevole e l’Agenzia delle Entrate impugnava quindi le sentenze di secondo grado avanti alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, nella decisione in commento, ha rilevato preliminarmente che “la riunione dei procedimenti innanzi a questa corte ricompone l’unicità delle cause, per ciascuna annualità, che è il portato – come affermato in via consolidata da questa corte a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 14815 del 2008 – dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi; ciò che comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo atto impositivo, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, trattandosi di caso di litisconsorzio necessario originario”.
L’articolo 14 del D.Lgs. 546/1992, rubricato “Litisconsorzio ed intervento”, prevede infatti che se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Qualora il ricorso non sia stato proposto da o nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
Secondo i Giudici di legittimità, di conseguenza, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, come avvenuto nei gradi di merito, caratterizzati da separate trattazioni – sarebbe affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Tuttavia vi sono alcuni casi, individuati dalla stessa Corte, nei quali deve essere evitata la dichiarazione di nullità.
In particolare, prosegue la Cassazione, invece della declaratoria di nullità dei giudizi, può essere disposta la riunione innanzi ad essa di ricorsi separati quando, pur non essendo stato realizzato il litisconsorzio nei procedimenti di merito, la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:
- identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi;
- simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
- simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
- identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.
Poiché nella fattispecie oggetto della pronuncia sussistevano tali presupposti, la riunione già disposta dei procedimenti, secondo la Cassazione, ne consentiva la trattazione, essendo superata ogni questione riguardante i gradi pregressi.
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