6 Marzo 2020

L’Iva sugli edifici assimilati a civile abitazione

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito dei lavori eseguiti su immobili assimilati ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva del 10% alla costruzione degli edifici, alla cessione di beni (escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di tali edifici.

Questo è quanto previsto dagli articoli della tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972, sotto riportati:

  • 127-quinquies) edifici di cui all’articolo 1 L. 659/1961, assimilati ai fabbricati di cui all’articolo 13 L. 408/1949, e successive modificazioni;
  • 127-sexies) beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
  • 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies).

Gli edifici individuati sono quelli di cui all’articolo 1 L. 659/1961, assimilati ai fabbricati di cui all’articolo 13 L. 408/1949 (Legge Tupini) e successive modificazioni, ossia assimilati alle case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso e a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività (circolare 71/E/2000, paragrafo 1).

La circolare 1/E/1994 è intervenuta per chiarire che l’aliquota Iva al 10% è applicabile anche a edifici diversi da quelli espressamente indicati dall’articolo 2 R.D. 1094/1938, a condizione che, sebbene non destinati precipuamente a ospitare collettività, siano utilizzati per le finalità di istruzione, cura, assistenza o beneficenza.

L’articolo 1 L. 659/1961 stabilisce che le agevolazioni fiscali e tributarie previste per la costruzione di case di abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 L. 408/1949, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall’articolo 2, comma 2, R.D. 1094/1938, convertito nella L. 35/1939. Le agevolazioni si applicano anche all’ampliamento ed al completamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione.

L’articolo 2, comma 2, R.D. 1094/1938 prevedeva inoltre delle agevolazioni sul reddito dei nuovi fabbricati ad uso di civile abitazione, anche se comprendenti negozi e delle sopraelevazioni a fabbricati preesistenti, equiparando ai fini del beneficio alle case di civile abitazione “gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili”. Tale articolo è stato abrogato dall’articolo 2 e dall’allegato 1, D.L. 200/2008, con decorrenza 21 febbraio 2009.

Resta, quindi, il dubbio sull’applicazione dell’aliquota Iva agevolata agli edifici assimilati a quelli di civile abitazione.

Le recenti risposte ad istanze di interpello n. 41/E del 10 febbraio 2020 e n. 49/E dell’11 febbraio 2020, in tema di agevolazione per le case di cura quali attività residenziali extraospedaliere, affrontano il problema.

Nonostante detta abrogazione, il richiamo agli edifici contemplati dall’articolo 2, comma 2, R.D. 1094/1938, contenuto nell’articolo 1 L. 659/1961, che prevede l’estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione non di lusso a specifiche categorie di edifici, è ancora validamente applicabile.

Il citato n. 127-quinquies, infatti, fa riferimento alla norma del 1961, tuttora vigente, che al fine di individuare gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, anziché riscrivere il contenuto dell’articolo 2, comma 2, del R.D. 1094/1938, vi ha fatto un semplice rinvio. Tale rinvio deve essere interpretato nel senso che il richiamo normativo ivi contenuto non è riferito al precetto di legge, ormai abrogato, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte. Descrizione che deve intendersi, implicitamente, far parte del contenuto dell’articolo 1 L. 659/1961.

Di conseguenza, se gli edifici che si vanno a costruire sono qualificabili come “case di cura” o “ricoveri” o strutture similari, si applica l’aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127-quinquies, fermo restando che le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzione dell’intero complesso rispecchino effettivamente e in modo univoco (anche catastalmente) le descritte finalità, nel rispetto ovviamente della normativa di settore.

Resta inteso che, nel caso in cui la struttura sia realizzata sulla base di un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfettario, l’intera prestazione sarà in ogni caso soggetta all’aliquota Iva più elevata e ciò in virtù di un consolidato principio generale, riguardante l’inscindibilità del contratto di appalto (si veda anche la risoluzione 111/E/2014).

In conclusione, per poter applicare aliquote Iva differenti è necessario distinguere in maniera certa l’ammontare dei corrispettivi riguardanti le diverse prestazioni.