L’IVA sui cofanetti regalo venduti dalle agenzie di viaggio
di Marco PeiroloPer le agenzie di viaggio si pone il dubbio dell’eventuale fatturazione dei cofanetti regalo nei confronti degli acquirenti.
Sul punto, occorre ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21 del 22 febbraio 2011, ha chiarito che i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c.. In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione. Ne consegue che la circolazione del buono medesimo non comporta alcuna anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini IVA. In particolare, pur in assenza di un’espressa regolamentazione della specifica fattispecie, la cessione dei titoli di legittimazione può essere ricondotta nell’ambito applicativo dell’art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R n. 633/1972, ai sensi del quale non sono considerate cessioni di beni “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
L’agenzia di viaggio, quindi, per i cofanetti regalo venduti, non è tenuta ad emettere fattura siccome non realizza un’operazione rilevante ai fini IVA, ma può rilasciare una ricevuta a giustificazione della vendita e del corrispettivo percepito.
In base all’impostazione accolta dall’Agenzia delle Entrate, è l’esercizio commerciale convenzionato che cede i beni/presta i servizi ai portatori del buono/voucher al prezzo ordinario di vendita a dovere applicare l’IVA, assumendo come base imponibile l’intero prezzo del bene/servizio dovuto dal consumatore finale, a prescindere dalle modalità di pagamento dello stesso (integralmente con il buono, ovvero in parte con il buono e in parte in contanti o con altri mezzi). La fattura, quindi, deve essere emessa dall’esercizio convenzionato al momento di effettuazione dell’operazione, da determinarsi in funzione dei criteri previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (es. pagamento del corrispettivo).
L’agenzia di viaggio deve assoggettare a IVA le commissioni percepite per i cofanetti regalo venduti, di norma a seguito del ricevimento dell’apposito estratto conto da parte del soggetto che ha emesso i cofanetti.
Se quest’ultimo è stabilito in altro Paese (UE o extra-UE), le suddette provvigioni, in quanto costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi “generica”, devono essere fatturate con l’annotazione “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione della norma, italiana o comunitaria di riferimento (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 o art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE), per cui vanno anche dichiarate ai fini INTRASTAT se il soggetto emittente è stabilito in altro Paese UE.
In questo senso può richiamarsi la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 1° giugno 2010, n. 48, confermata dalla circolare 29 luglio 2011, n. 37 (§ 3.1.1). Con specifico riguardo alle prestazioni di intermediazione alberghiera è stato, infatti, precisato che le stesse non rientrano tra quelle di agenzia di cui all’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto riferite esclusivamente alle prestazioni delle agenzie immobiliari.
La risoluzione n. 48/E/2010 ha conseguentemente chiarito che “le prestazioni effettuate dalla società istante alla società committente spagnola rientrano tra le prestazioni generiche, per cui non sono soggette ad IVA per assenza del presupposto territoriale, rilevando, di contro, nel Paese di stabilimento del committente”. Per quanto attiene, invece, agli aspetti procedurali legati all’emissione della fattura ed agli obblighi inerenti, la stessa risoluzione ha specificato che “gli operatori stabiliti in Italia, che rendono prestazioni di servizi non soggetti ad imposta ai sensi dell’articolo 7-ter nei confronti di committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, devono emettere una fattura con l’indicazione che si tratta di operazione non soggetta ad IVA e con il richiamo della relativa norma. Tale fattura (…) deve essere inserita nell’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese (c.d. mod. INTRASTAT) in ambito comunitario disciplinato dall’articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331”.