28 Luglio 2022

L’Iva sul biglietto di ingresso ad una manifestazione estera

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

La regola Iva dei servizi cosiddetti “generici” esteri di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, vuole che sia il soggetto passivo che riceve il servizio ad essere debitore dell’imposta in base all’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Pertanto, il servizio generico (ad esempio la locazione e l’allestimento di uno stand in occasione di una fiera all’estero) effettuato da un prestatore estero, è fatturato senza Iva nei confronti del committente soggetto passivo italiano.

In base all’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, debitore d’imposta è il committente italiano che integrerà la fattura ricevuta se il prestatore è comunitario o emetterà autofattura se il prestatore è extra comunitario.

Il documento dovrà essere registrato sia nel registro Iva vendite che in quello degli acquisti. L’operazione dovrà essere comunicata in formato xml tramite SdI con il Tipodocumento TD17, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento della fattura del prestatore comunitario o all’effettuazione dell’operazione se il prestatore è extracomunitario.

Non tutti i servizi relativi alla fiera estera hanno lo stesso trattamento, si pensi alle spese di albergo, di ristorazione, al noleggio auto a breve termine e al biglietto di ingresso alla fiera.

Il diritto di accesso ad una manifestazione, ad esempio, rientra nelle previsioni dei servizi “in deroga”. In particolare, l’articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972 tratta il tema della territorialità relativa alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.

In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972:

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;

b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni

La norma deriva dalle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione Ue n. 282/2011 del consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

L’articolo 32 del Regolamento specifica che i servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all’articolo 53 della Direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

Si fa riferimento, a quanto segue:

  • il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini;
  • il diritto d’accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni;
  • il diritto d’accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari.

Non rientra nella disposizione l’utilizzazione di impianti, quali sale da ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d’iscrizione.

L’articolo 33 precisa che i servizi accessori di cui all’articolo 53 della Direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo.

Tali servizi accessori comprendono in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal regolamento, l’Agenzia delle entrate (circolare 37/E/2011, paragrafo 3.1.4) indica, in via esemplificativa, che debbano essere considerati connessi con l’accesso ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione scientifica medesima.

L’articolo 53 della Direttiva 2006/112/UE citato stabilisce che il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.

L’articolo 54 della Direttiva indica che il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.

La recente risposta 353/2022 specifica che la possibilità alternativa di partecipare a distanza ad un evento live rientra comunque nel perimetro dell’articolo 7-quinquies.

La modalità di partecipazione a distanza non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all’evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori.

Le prestazioni di servizi in deroga ricevute in base all’articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972 sono registrate senza reverse charge e non confluiscono in Liquidazione periodica o in dichiarazione annuale Iva.

Tali operazioni, se di importo non superiore a 5.000 euro, possono non essere comunicate allo SdI tra le operazioni transfrontaliere, secondo le semplificazioni del D.L. 73/2022; per importi superiori invece la comunicazione viene effettuata con il codice TD17 e Natura operazione N2.2, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate.