L’IVA sul software nelle operazioni con i Paesi extra-UE
di Marco PeiroloCome evidenziato in un precedente intervento, le operazioni di compravendita del software vanno esaminate, ai fini IVA, distinguendo a seconda che il software sia standardizzato, cioè realizzato in serie, oppure personalizzato, vale a dire prodotto sulla base delle specifiche esigenze dell’acquirente.
Di regola, la cessione del software standardizzato dà luogo ad una cessione di beni, a differenza del software personalizzato, la cui cessione integra una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, l’utilizzo del canale telematico per la consegna del software standardizzato implica che quest’ultimo sia considerato, agli effetti dell’IVA, come una prestazione di servizi, al pari del software personalizzato, che si qualifica come una prestazione di servizi a prescindere dalla modalità di consegna (su supporto fisico o attraverso Internet).
Passando ad esaminare i profili IVA della compravendita del software, standardizzato e personalizzato, nei rapporti con i Paesi extra-UE, occorre considerare distintamente l’ipotesi in cui il software sia ceduto a clienti non residenti nell’Unione europea da quella in cui il software sia ceduto da fornitori non residenti nell’Unione europea.
Nel primo caso (cliente extracomunitario), è indispensabile – alla luce di quanto detto – verificare la modalità di consegna del software.
In particolare, se la consegna del software standardizzato avviene su supporto fisico, la cessione beneficia del regime di non imponibilità di cui all’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, sicché il fornitore italiano, al momento di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), deve emettere fattura con l’annotazione “operazione non imponibile” e con l’eventuale indicazione della relativa norma (comunitaria o nazionale).
Se, invece, il software (standardizzato o personalizzato) è consegnato tramite Internet ad un cliente soggetto IVA, il fornitore italiano effettua una prestazione di servizi “generica”, esclusa da IVA per difetto del presupposto territoriale (art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972), per la quale deve emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972), con l’annotazione “operazione non soggetta” e con l’eventuale indicazione della relativa norma (comunitaria o nazionale). La stessa operazione, se effettuata nei confronti di un cliente non soggetto IVA, è esclusa da IVA ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, per cui la fattura va emessa, al momento di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), con l’annotazione “operazione non soggetta” e con l’eventuale indicazione della relativa norma (comunitaria o nazionale).
Anche nel secondo caso (fornitore extracomunitario) è indispensabile verificare la modalità di consegna del software, fermo restando che, anche ai fini dell’applicazione dell’IVA all’importazione, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione del software personalizzato dà luogo ad una prestazione di servizi, a differenza della cessione del software standardizzato, riconducibile alla categoria delle cessioni di beni (C.M. 15 maggio 1995, n. 142/D).
Premesso che, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, “per i supporti informatici, contenenti programmi per elaborare prodotti in serie, concorre a formare il reddito imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti”, se la consegna del software standardizzato avviene su supporto fisico, il valore imponibile, ai fini del dazio e dell’IVA, comprende il prezzo totale, cioè del supporto e dei dati in esso contenuti.
Se il software importato su supporto fisico è personalizzato, il valore imponibile, ai fini del dazio e dell’IVA, è pari al prezzo del solo supporto informatico; in tal caso, il cliente italiano deve versare l’IVA relativa alla prestazione di servizi mediante emissione di autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
Laddove, invece, non sia possibile distinguere il valore del programma da quello del supporto, il valore imponibile, ai fini del dazio e dell’IVA, è pari al prezzo totale.
Infine, occorre esaminare l’ipotesi in cui il software (standardizzato o personalizzato) sia consegnato al cliente italiano tramite Internet.
Nel caso in cui il destinatario nazionale sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, l’operazione integra una prestazione di servizi “generica”, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, per la quale occorre emettere autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972), con l’annotazione “autofatturazione”.
Se, invece, il cliente italiano non è un soggetto passivo che agisce in quanto tale, l’operazione si considera comunque effettuata in Italia ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, sicché i relativi obblighi IVA devono essere adempiuti dal fornitore non residente previa nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia, a meno che il medesimo si sia registrato al MOSS (Mini One Stop Shop) in Italia o in altro Paese membro dell’Unione europea, nel qual caso gli obblighi di dichiarazione e di versamento vanno assolti nel rispetto delle disposizioni previste dal suddetto regime speciale.