26 Giugno 2015

L’IVA sul software nelle operazioni con i Paesi extra-UE

di Marco Peirolo
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Come evidenziato in un precedente intervento, le operazioni di compravendita del software vanno esaminate, ai fini IVA, distinguendo a seconda che il software sia standardizzato, cioè realizzato in serie, oppure personalizzato, vale a dire prodotto sulla base delle specifiche esigenze dell’acquirente.

Di regola, la cessione del software standardizzato dà luogo ad una cessione di beni, a differenza del software personalizzato, la cui cessione integra una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, l’utilizzo del canale telematico per la consegna del software standardizzato implica che quest’ultimo sia considerato, agli effetti dell’IVA, come una prestazione di servizi, al pari del software personalizzato, che si qualifica come una prestazione di servizi a prescindere dalla modalità di consegna (su supporto fisico o attraverso Internet).

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