L’IVA sulla compravendita di software nei rapporti intra-UE
di Marco PeiroloAi fini IVA, le operazioni di compravendita relative al software vanno esaminate in funzione della natura standardizzata o personalizzata del bene.
Il software standardizzato è realizzato in serie, mentre il software personalizzato è prodotto sulla base delle specifiche esigenze dell’acquirente.
Di regola, la cessione del software standardizzato dà luogo ad una cessione di beni, a differenza del software personalizzato, la cui cessione integra una prestazione di servizi.
Le modalità di consegna del software standardizzato condizionano, tuttavia, la classificazione dell’operazione nell’ambito delle categorie dicotomiche delle cessioni o delle prestazioni, in quanto l’utilizzo del canale telematico implica che il software standardizzato sia considerato, agli effetti dell’IVA, come una prestazione di servizi, al pari del software personalizzato, che si qualifica come tale a prescindere dalla modalità di consegna (su supporto fisico o attraverso Internet).
La cessione del software standardizzato con la concessione in licenza d’uso del software personalizzato a seguito dei lavori di adattamento rientra nell’ambito delle prestazioni di servizi.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 456 del 1° dicembre 2008, ha infatti precisato che la realizzazione di un software funzionale alle esigenze del committente, attraverso lavori di adattamento del software standardizzato, non configura, ai fini IVA, il trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale, bensì una “consulenza tecnica”, cioè una prestazione di servizi “generica”, ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, nella disciplina in vigore dal 1° gennaio 2010.
Si tratta di una soluzione interpretativa che trova conforto nella sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-41/04 del 27 ottobre 2005 (Levob Verzekeringen e OV Bank), con la quale è stato affermato che la fornitura di un programma standard ed il suo successivo adattamento alle necessità specifiche dell’acquirente costituiscono, in linea di principio, un’unica prestazione di servizi ai fini dell’IVA, laddove risulti che l’adattamento non costituisca una mera prestazione secondaria o accessoria, bensì abbia carattere predominante, rivestendo importanza decisiva per la corretta e duratura utilizzazione del software. Tale ipotesi ricorre, in particolare, allorché, alla luce di elementi quali la sua ampiezza, il suo costo e la sua durata, l’adattamento rivesta un’importanza decisiva al fine di consentire l’uso di un programma su misura da parte dell’acquirente. La Corte di giustizia ha, invece, considerato irrilevante la circostanza che siano stati previsti contrattualmente prezzi distinti per la fornitura del programma standard, da un lato, e per l’adeguamento di quest’ultimo dall’altro.
Passando ad esaminare i profili IVA della compravendita del software, standardizzato e personalizzato, in ambito intracomunitario, è possibile ritenere che, in caso di acquisto di un software standardizzato da un fornitore di altro Paese membro dell’Unione europea, occorre distinguere a seconda della modalità di consegna del prodotto.
In particolare, in caso di consegna su supporto fisico (cd-rom, dvd, ecc.), il soggetto passivo italiano effettua un acquisto intracomunitario, imponibile IVA, sicché la fattura passiva deve essere integrata e registrata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993 e deve essere presentato il modello INTRA 2-bis entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura integrata. Se, invece, il software è consegnato tramite Internet, il soggetto passivo italiano effettua l’acquisto di una prestazione di servizi “generica”, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art 7-ter, comma 1, lett. a), del DP.R. n. 633/1972, da assoggettare ad imposta, in base all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, attraverso la procedura di integrazione e registrazione prevista dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993; per tale prestazione, l’operatore nazione deve presentare il modello INTRA 2-quater entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura integrata.
Gli stessi adempimenti vanno assolti in caso di acquisto di un software personalizzato da un fornitore di altro Paese membro; in questa ipotesi, il soggetto passivo italiano riceve una prestazione di servizi “generica”, soggetta a IVA, a prescindere dalla modalità di consegna del prodotto (su supporto fisico o attraverso Internet).
Specularmente, in caso di vendita di un software standardizzato ad un cliente di altro Paese membro, la consegna fisica del prodotto implica la qualificazione dell’operazione come una cessione intracomunitaria, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, per la quale deve essere presentato il modello INTRA 1-bis entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura, che deve essere emessa, in base all’art. 46, comma 2, del D.L. n. 331/1993, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma (comunitaria o nazionale).
Se, invece, il software è consegnato tramite Internet, il fornitore italiano effettua una prestazione di servizi “generica”, esclusa da IVA per difetto del presupposto territoriale, per la quale deve emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972), con l’annotazione “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione della relativa norma, comunitaria o nazionale (art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972). La prestazione deve essere dichiarata nel modello INTRA 1-quater entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura.
Gli stessi adempimenti vanno assolti in caso di vendita di un software personalizzato ad un cliente di altro Paese membro; in questa ipotesi, il fornitore nazionale effettua una prestazione di servizi “generica”, non soggetta a IVA in Italia, a prescindere dalla modalità di consegna del prodotto (su supporto fisico o attraverso Internet).