L’IVA sulla fornitura di stand fieristici con relativo allestimento
di Marco PeiroloLa territorialità della fornitura di stand fieristici con relativo allestimento è stata esaminata dalla Corte di giustizia nella causa C-530/09 del 27 ottobre 2011 (Inter-Mark Group), per la quale è possibile qualificare l’operazione in esame come:
- prestazione pubblicitaria, quando lo stand è utilizzato per la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico sull’esistenza o sulle qualità di determinati beni/servizi al fine di accrescerne le vendite, oppure quando costituisce una parte indissociabile di una campagna pubblicitaria e concorre alla trasmissione di un messaggio pubblicitario;
- prestazione accessoria all’attività svolta dall’organizzatore della fiera, quando consiste nella progettazione e nella messa a disposizione temporanea di uno stand per una fiera o un’esposizione, ovvero quando lo stand corrisponde ad un modello per il quale l’organizzatore ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l’aspetto visivo; lo stand può essere utilizzato anche per più eventi, purché nello stesso Paese membro;
- prestazione di locazione di un bene mobile materiale, quando lo stand è utilizzato per più eventi in più Stati membri diversi.
I giudici comunitari hanno, invece, escluso la possibilità di qualificare la fornitura di stand con relativo allestimento alla stregua di una prestazione relativa ad un bene immobile, soggetta a IVA nel luogo di ubicazione dell’immobile. Si afferma, infatti, che “la prestazione di servizi contemplata non presenta alcun nesso diretto con un bene immobile, non essendo sufficiente in proposito la sola circostanza che uno stand fieristico o espositivo debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile, o all’interno del medesimo” (in senso contrario, si era espressa l’Amministrazione finanziaria nella R.M. 17 agosto 1996, n. 192/E e nella R.M. 21 aprile 1997, n. 70/E)
In linea con l’orientamento esposto, l’art. 31-bis, par. 3, lett. e), del Reg. UE n. 282/2011, introdotto dal Reg. UE n. 1042/2013 con effetto dal 1° gennaio 2017, dispone che non rientra nell’ambito dei servizi relativi a beni immobili “la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità”.
Sull’ambito di applicazione della predetta norma interpretativa è intervenuta la Commissione europea con le Note esplicative sulle norme dell’Unione in materia di IVA riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi relative a beni immobili, pubblicate il 4 febbraio 2016.
Si afferma, innanzi tutto, che la previsione del Regolamento si riferisce alle situazioni in cui la messa a disposizione di uno stand in fiere o luoghi di esposizione è accompagnata da altri servizi correlati, definiti come non relativi a beni immobili, e che anche se la messa a disposizione di uno stand è accompagnata da un unico servizio correlato e i servizi sono prestati come un pacchetto di servizi, ciò è sufficiente affinché la prestazione non sia considerata relativa ad un bene immobile.
Dopodiché, viene rilevato che vi sono tre importanti criteri cumulativi da soddisfare affinché il servizio sia considerato come non relativo a beni immobili:
- la messa a disposizione di uno stand;
- la messa a disposizione di uno o più servizi correlati;
- il fatto che tali servizi correlati devono essere idonei a consentire all’espositore di esporre i prodotti e di promuovere i suoi servizi o prodotti.
In merito alle modalità di definizione della “messa a disposizione di stand”, la Commissione ha chiarito che la stessa consiste nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile (ad esempio una cabina, un banco o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un’esposizione o fiera. Tale servizio non è considerato relativo a beni immobili nella misura in cui lo stand sia messo a disposizione insieme ad “altri servizi correlati”, vale a dire nell’ipotesi in cui il prestatore del servizio non affitta semplicemente la nuda superficie, ma fornisce un pacchetto di servizi necessari all’espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività. Si tratta, per esempio, della progettazione dello stand, del trasporto e del magazzinaggio dei prodotti, della fornitura di macchinari, della posa dei cavi, dell’assicurazione e della pubblicità.
Significativa è la precisazione che i servizi sono considerati come correlati alla messa a disposizione di uno stand a prescindere dal fatto che siano prestati nell’ambito di un contratto (con la messa a disposizione dello stand) o tramite contratti separati stipulati con il medesimo prestatore.
In definitiva, occorre operare un distinguo fra l’affitto del solo bene immobile, considerato relativo a un bene immobile ai sensi dell’art. 31-bis, par. 2, lett. h), del Regolamento, e la messa a disposizione di uno stand nonché di altri servizi correlati che consentono all’espositore di esporre i prodotti, considerati non relativi a beni immobili ai sensi dell’art. 31-bis, par. 3, lett. e), dello stesso Regolamento. A tal fine, vanno tenute in considerazione tutte le circostanze di fatto dell’operazione, compresi i servizi inclusi implicitamente nel contratto, come la fornitura di elettricità, la connessione internet, il riscaldamento, l’aria condizionata, eccetera.