L’IVA sulla permuta intracomunitaria di beni
di Marco Peiroloil contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”.
principio della tassazione separata, previsto dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972. In base a questa disposizione, “
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”.
doppia operazione, ossia:
- dal lato passivo, un acquisto intracomunitario, imponibile IVA ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993;
- dal lato attivo, una cessione intracomunitaria, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993.
modello INTRA 2-bis e nel
modello INTRA 1-bis, da presentare entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura intracomunitaria della cessione e dell’acquisto.
“valore normale” del bene acquistato, poiché l’art. 13, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 633/1972, rimasto invariato a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 88/2009 (Comunitaria 2008), dispone che la base imponibile, per le permute, è costituita dal
valore normale del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione.
definizione di “valore normale” è contenuta nell’art. 14 del d.P.R. n. 633/1972, tale essendo “
l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione”. Tuttavia, “
qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:
per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi”.
contrasto con la normativa comunitaria, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
operazioni tra “soggetti collegati”, cioè quando i beni sono ceduti o i servizi sono resi a destinatari con cui sussistono
legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dallo Stato membro (sent. 7 marzo 2013, causa C-19/12; sent. 19 dicembre 2012, causa C-549/11; sent. 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11).
valore normale del bene ceduto o del servizio reso anziché del bene o servizio ricevuto (
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2 ottobre 2009, n. 255), quando invece, secondo la citata giurisprudenza, il valore della prestazione coincide con quello della controprestazione, inteso come valore attribuito dal beneficiario, corrispondente alla somma di denaro che quest’ultimo sarebbe disposto a pagare per acquistare il bene/servizio.