14 Luglio 2015

L’IVA sull’organizzazione di convegni da parte delle agenzie di viaggio

di Marco Peirolo
Scarica in PDF

In base all’art. 74-ter, comma 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972, le agenzie di viaggio possono applicare il regime IVA ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili.

Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 1, comma 77, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), ma con efficacia subordinata all’autorizzazione del Consiglio europeo, che non risulta tuttora concessa.

Sotto il profilo oggettivo, la facoltà riconosciuta alle agenzie di viaggio si riferisce alle prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili incluse nel “pacchetto turistico”, in quanto quelle offerte separatamente restano di per sé escluse dal regime speciale e, quindi, soggette alle regole ordinarie di applicazione dell’imposta.

In buona sostanza, per le prestazioni in esame, incluse nel “pacchetto turistico”, la Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di applicare contemporaneamente i regimi ordinario e speciale, in deroga al divieto che, almeno implicitamente, può desumersi dalle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.

La C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E (§ 9.2) ha, infatti, precisato che, “nel caso di organizzazione di un convegno o di un’altra simile manifestazione, ovvero di un soggiorno in albergo ecc., il cui prezzo non risulti incluso nel corrispettivo globale di un pacchetto turistico, si renderanno applicabili due distinti regimi di determinazione del tributo: quello speciale previsto dall’articolo 74-ter per il prezzo del pacchetto turistico ed il regime normale per il prezzo del convegno e dell’altra simile manifestazione, ovvero del soggiorno in albergo, ecc.”. Di conseguenza, nel sistema di funzionamento del regime speciale, l’unicità della prestazione riferibile al “pacchetto turistico”, per la quale il cliente paga un corrispettivo forfetario e globale, preclude la valorizzazione autonoma della partecipazione all’evento in conformità con l’art. 74-ter, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.

Avuto riguardo alla normativa all’epoca vigente, la disposizione in commento si proponeva di evitare la distorsione normativa prodotta dall’art. 1, comma 304, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che – in deroga alla disciplina ordinaria – ammetteva la detrazione dell’IVA assolta sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione fruite in occasione di convegni, congressi e simili, vale a dire nel giorno immediatamente antecedente all’evento e al periodo immediatamente successivo, secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2007, n. 11, risposta 4.3.

Questa eccezione, prevista dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, è stata tuttavia abrogata dall’art. 83, comma 28-bis, del D.L. n. 112/2008, che – con effetto dal 1° settembre 2008 – ha reso integralmente detraibile, secondo la nuova disciplina ordinaria, l’IVA pagata per le prestazioni alberghiere e di ristorazione sostenute nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arte e professione.

L’intervento normativo non ha però modificato la disciplina applicabile alle agenzie di viaggio, sicché resta tuttora indetraibile – in assenza dell’autorizzazione comunitaria – l’imposta assolta sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione acquisite ai fini dell’organizzazione di “pacchetti turistici” soggetti al regime speciale.

L’indetraibilità, discendente dal divieto della separata indicazione dell’imposta in fattura, opera ad un doppio livello, cioè sia a monte, sull’agenzia di viaggi, sia a valle, sui clienti, determinando una disparità di trattamento e, quindi, un evidente danno concorrenziale per le agenzie di viaggio rispetto alle imprese che organizzano convegni, congressi e simili.

Per completezza, si ricorda che, sotto il profilo temporale, il citato comma 8-bis dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 definisce anche il momento in cui sorge il diritto alla detrazione, agganciandolo a quello in cui l’imposta, per le prestazioni oggetto di applicazione del regime ordinario, diventa esigibile per l’Erario.

Dal punto di vista contabile, è stato inoltre stabilito l’obbligo di registrazione separata delle operazioni rientranti nei due regimi (ordinario e speciale). La distinta annotazione, già prevista dall’art. 5 del D.M. n. 340/1999 per le prestazioni eseguite all’interno o al di fuori dell’Unione europea, ovvero in parte all’interno e in parte a di fuori dell’Unione europea, riguarda non solo le operazioni di parte attiva, ma anche quelle di pare passiva ed è, peraltro, in linea con la proposta di Direttiva n. 2002/64/CE, ove è previsto l’obbligo di annotazione separata in caso di applicazione contestuale dei regimi ordinario e speciale.

 

Per approfondire le problematiche relative all’Iva per le agenzie di viaggio ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione: