25 Febbraio 2016

Lo scambio di partecipazioni a “realizzo controllato”

di Fabio Landuzzi
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La disciplina dello scambio di partecipazioni attuato mediante conferimento è contenuta nell’art. 177, co. 2, Tuir. Sotto il profilo societario, l’operazione in oggetto si attua quando a fronte dell’apporto (conferimento) di partecipazioni in una società (conferitaria) che, per mezzo di tale apporto, acquisisce ovvero integra – in virtù di un obbligo legale o statutario – il controllo di diritto sulla società “scambiata”, la stessa conferitaria assegna al conferente quote o azioni rappresentative del proprio capitale.

La norma fiscale dispone che le azioni o quote ricevute dal conferente, in cambio delle partecipazioni apportate alla conferitaria, siano valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto dello stesso conferimento.

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