31 Marzo 2022

Lo scioglimento per carenza di prospettiva di continuità aziendale

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra le cause di scioglimento delle società in accomandita per azioni e responsabilità limitata, l’articolo 2484, n. 2, cod. civ., contempla l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale che – a differenza dell’ipotesi di scioglimento per perdita del capitale sociale di cui al n. 4, in cui viene presa in considerazione la dimensione economica della società, ossia la sua capacità di affrontare il rischio di impresa con il proprio capitale – consiste nella perdita di una prospettiva di continuità aziendale e nella conseguente impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, con particolare riferimento alla sua dimensione funzionale, ossia alla possibilità materiale e giuridica di svolgere l’attività prefissata.

La recente giurisprudenza, però, ha ritenuto che l’eventualità relativa all’impossibilità di perseguire lo scopo sociale non sia rigidamente misurabile e non sia ancorata ad un giudizio retrospettivo e obiettivato, bensì prospettivo e previsionale.

Invero, quando si fa riferimento alla sottocapitalizzazione o, comunque, alla perdita di una prospettiva di continuità aziendale, possono venire in rilievo situazioni diverse, quali l’indisponibilità dell’azienda, la chiusura dell’unico mercato possibile di riferimento o la scomparsa dei soci e amministratori o, ancora, la totale insufficienza di disponibilità finanziarie.

Tale insufficienza, tuttavia, non coincide con quello stato di crisi che – sulla base di una valutazione retrospettiva e oggettiva, ossia inerente alla dimensione economica – potrebbe rendere improbabile il pagamento dei debiti, ma è ravvisabile nella concreta impossibilità di procurarsi nuova finanza per proseguire l’attività.

Va da sé che, fin tanto che la continuità aziendale è recuperabile attraverso scelte di organizzazione aziendale e/o valutazioni commerciali per la cui attuazione sia possibile attingere a risorse finanziarie, non vi sono margini per ravvisare una definitiva impossibilità di perseguire l’oggetto sociale.

Sul tema, si è di recente pronunciato il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3302 del 21.12.2021, in relazione ad un’azione risarcitoria promossa dal curatore di una S.r.l. fallita nei confronti degli ex amministratori, a cui il medesimo aveva contestato la responsabilità di aver tardato la messa in liquidazione.

Nella fattispecie, la società presentava indici di impresa indubbiamente negativi, ma disponeva di un’azienda, era ancora presente sul mercato, aveva un capitale proprio ed aveva ancora la possibilità di ottenere credito da terzi, tanto da aver ottenuto la concessione di un mutuo.

Per questo, non era possibile – secondo i giudici fiorentini – ritenere che non vi fossero prospettive di funzionamento e che gli amministratori avrebbero dovuto procedere con lo scioglimento, posto che la società, all’epoca, aveva ancora un canale di approvvigionamento finanziario, in aggiunta al capitale proprio.

In questi termini, non era possibile intravedere alcuna causa di scioglimento prevista dall’articolo 2484, n. 2, cod. civ., ma casomai, in termini aziendalistici, un forte rischio di perdita della continuità d’impresa.

Per questo, con la menzionata pronuncia, è stato affermato che, fin tanto che la continuità aziendale è recuperabile con scelte di organizzazione aziendale e/o commerciali, “non vi è alcuna impossibilità definitiva di perseguire l’oggetto sociale e l’organo gestorio non è tenuto a procedere senza indugio allo scioglimento”, con la conseguenza che non è ravvisabile “un obbligo risarcitorio, a carico degli amministratori, per i danni derivanti dal ritardato scioglimento della società (Tribunale di Firenze, n. 3302 del 21.12.2021).

Dello stesso avviso, era stato qualche anno prima anche il Tribunale di Milano che, con la sentenza n. 1784 del 22.02.2019, aveva specificato che il venir meno della continuità aziendale non integra una causa legale di scioglimento della società ma, piuttosto, a seconda che sia o meno reversibile, una situazione di insolvenza o crisi, che costituisce uno dei più rilevanti e ricorrenti presupposti per dare avvio a quelle che il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza definisce procedure regolate della crisi o dell’insolvenza.

Tuttavia, la conseguenza del suo doveroso rilievo da parte degli amministratori e del controllo su tale precondizione da parte dei sindaci, è che – come indirettamente prescrive l’articolo 2423 bis, comma 1, n. 1), cod. civ., ove la prospettiva della continuazione dell’attività sia venuta meno – “i principi di redazione del bilancio non sono più quelli dettati dall’articolo 2426 cod. civ. bensì quelli imposti dalla prospettiva liquidatoria” in cui la società, anche prima della formale constatazione di una causa di scioglimento, deve necessariamente porsi.