Lo sconto in fattura e la cessione del credito – II° parte
di Luca MambrinNel primo contributo sono state analizzate le disposizioni attuative dell’articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019 contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 660057 del 31.07.2019 riguardanti l’ambito oggettivo dell’agevolazione, le modalità di esercizio dell’opzione da parte dei beneficiari della detrazione e le modalità di pagamento delle spese. In questa seconda parte saranno analizzate le disposizioni che riguardano le modalità di recupero dello sconto praticato da parte del fornitore e i nuovi interventi per i quali è prevista la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta:
- da utilizzare esclusivamente in compensazione con modello F24;
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione;
- in 5 quote annuali di pari importo.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (euro 700.000 per le compensazioni annuali), e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (euro 250.000 dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU).
Il fornitore, per usufruire del credito d’imposta deve:
- preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- successivamente alla conferma, presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti essere superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 risulterà scartato. Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno:
- può essere utilizzata negli anni successivi;
- non può essere richiesta a rimborso.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Sul punto l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs 165/2001.
Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura e non utilizza direttamente il corrispondente credito deve comunicare la cessione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare sempre con le medesime funzionalità, mentre non potrà procedere a sua volta ad ulteriori cessioni.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 660057 del 31.07.2019 dà attuazione anche alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui:
- all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013 (interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile);
- all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir (realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia).
In particolare, viene disposto che:
- i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti di cui al punto a) possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni; è in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle Amministrazioni pubbliche;
- i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti di cui al punto b), possono cedere, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni; è in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.
La cessione dei crediti deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, tramite le funzioni disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite la presentazione del modello allegato al Provvedimento in esame.
Per quanto riguarda la comunicazione della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi del comma 1-septies dell’articolo 16 D.L. 63/2013, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018:
- la comunicazione va effettuata dal contribuente interessato dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019;
- il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
Se l’intervento riguarda parti comuni condominiali la comunicazione della cessione del credito va effettuata dall’amministratore di condominio.
I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, rispettivamente, in cinque (per i crediti di cui all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013) e dieci (per i crediti di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir) quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000, e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.