23 Febbraio 2021

Lo scudo fiscale non esclude sempre l’accertamento

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Sebbene le somme e le altre attività costituite all’estero siano state oggetto di rimpatrio, ciò non esclude automaticamente l’accertabilità dei maggiori redditi conseguiti negli anni precedenti: il contribuente deve infatti dimostrare la concreta correlazione oggettiva tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati. Restano invece escluse dall’efficacia inibente dello “scudo fiscale” tutti quei casi in cui l’accertamento ha ad oggetto redditi estranei alle attività scudate.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4719 depositata ieri, 22 febbraio.

Il caso riguarda un contribuente, raggiunto da avvisi di accertamento emessi in relazione agli anni 2005, 2006 e 2007, con i quali veniva contestato un maggior reddito in forza delle disposizioni in materia di accertamento sintetico di cui all’articolo 38 D.P.R. 600/1973 e del D.M. 19.09.1992.

Il contribuente proponeva quindi ricorso, evidenziando che le somme erano state successivamente oggetto di rimpatrio in forza delle disposizioni sul c.d. “scudo fiscale” (articolo 13-bis D.L. 78/2009).

La tesi trovava accoglimento sia in primo che in secondo grado, venendo però successivamente “bocciata” dalla Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione richiama, innanzitutto, la disciplina dettata dall’articolo 14, comma 1, lett. a), D.L. 350/2001, dedicata, appunto, agli effetti dell’accesso allo scudo fiscale di cui all’articolo 13-bis D.L. 78/2009 (si ricorda, a tal proposito, che la norma da ultimo citata ha consentito l’emersione delle attività finanziarie e non finanziarie detenute all’estero in violazione delle norme tributarie e di monitoraggio finanziario da una data non successiva al 31.12.2008, presentando un’apposita dichiarazione e versando un’imposta straordinaria).

La richiamata previsione stabilisce infatti che il rimpatrio delle attività finanziarie preclude, nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l’azione di accertamento, limitatamente alle somme o le altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio.

Le maggiori criticità si concentrano proprio sull’espressione “limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme …oggetto di rimpatrio”: tale previsione, ovviamente, non può intendersi come una totale esclusione dall’accertabilità dei periodi d’imposta precedenti, in quanto, se così fosse, vi sarebbe una palese violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva.

Affinché operi il richiamato effetto preclusivo, pertanto, come chiarisce l’ordinanza in commento “si richiede, oltre all’elemento quantitativo e numerico tra il reddito accertato e le «attività scudate», anche il collegamento tra l’importo delle somme rimpatriate e l’imponibile oggetto di verifica fiscale”.

Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza spetta al contribuente, quindi, provare la sussistenza delle condizioni che legittimano la preclusione all’attività accertativa; tale ripartizione dell’onere della prova, d’altra parte, è coerente anche con il principio di vicinanza della prova, “rispetto ai dati necessari a dare conto della correlazione tra gli imponibili in questione e le somme o le altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio”.

Nel caso di specie, dunque, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e cassato la sentenza con rinvio, non avendo la CTR verificato se, in concreto, gli importi accertati potevano essere ricondotti alle somme oggetto di rimpatrio.