Lo spesometro e la gestione delle fatture di modesto importo con il documento riepilogativo
di Francesco Greggio
Nell’ambito dello spesometro un ruolo importante di “semplificazione” può essere svolto dal documento riepilogativo, disciplinato dall’art.6, commi 6 e 7 del Dpr 695/1996.
Il documento riepilogativo consente ai soggetti passivi IVA di registrare le fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, anziché singolarmente, attraverso un documento unico nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture a cui si riferisce;
- l’ammontare complessivo delle operazioni;
- l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.
Tale possibilità si estende anche ai cessionari e committenti che devono assolvere l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.
L’annotazione nei corrispondenti registri avviene nel rispetto della tempistica ordinaria, vale a dire nel rispetto degli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972.
Le fatture o le autofatture emesse nel corso di un mese, di importo inferiore a 300 euro, possono essere registrate cumulativamente, a mezzo di un documento riepilogativo, entro il termine di 15 giorni, rispettando sempre il mese di riferimento.
Le fatture di acquisto, sempre per importi inferiori a 300 euro, possono essere annotate complessivamente, tramite un documento riepilogativo come segue:
- le singole fatture vanno numerate progressivamente al pari di quelle superiori a detto importo;
- le stesse fatture al di sotto dei 300 Euro devono essere riportate nel documento riepilogativo;
- il documento riepilogativo va annotato autonomamente con un proprio numero progressivo.
La registrazione del documento riepilogativo non ha un termine perentorio. Poiché il diritto alla detrazione, ai sensi dall’art.19 del D.P.R. 633/1972, può essere esercitato con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, per poter esercitare questo diritto le fatture di acquisto devono essere registrate, al più tardi, entro il termine di presentazione di tale dichiarazione, ma in ogni caso prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale la detrazione viene operata.
Il limite dei 300 euro deve intendersi al netto dell’IVA (come si evince dalla risoluzione 29/E/1996).
Anche nell’ambito dello spesometro il documento riepilogativo viene gestito in modo unitario.
Infatti il modello prevede nelle sezioni “FA”, in caso di opzione per l’invio dei dati in forma aggregata, e nelle sezioni “FE” e “FR” in caso di comunicazione dei dati in forma analitica, la possibilità di indicare il riferimento al “documento riepilogativo”, che si presenta alternativo rispetto all’indicazione del codice fiscale e della partita IVA della controparte (nel caso di specie ovviamente non individuabili atteso il fatto che il documento è relativo ad operazioni poste in essere con soggetti diversi).
Considerando il fatto che nell’ambito dello spesometro le operazioni oggetto di fatturazione debbono essere inserite a prescindere dall’importo, il ricorso al documento riepilogativo potrà rappresentare per molti contribuenti una concreta possibilità di semplificazione dell’attività amministrativa.
Questo vale in particolare per i commercianti al dettaglio, che per il 2012 e 2013 godono di una deroga ad hoc (dovendo segnalare soltanto le fatture emesse di importo superiore a 3.600 euro), ma che dal 2014 entreranno a “regime” come gli altri.