Con lo split payment, doppia penalizzazione per i professionisti
di Fabio GarriniDallo scorso 1° luglio sono operative le previsioni del D.L. 50/2017 che hanno ampliato la disciplina dello split payment. Tale istituto prevede che il cedente/prestatore emetta, nei confronti della pubblica Amministrazione, società da questa controllate e società quotate, una fattura che evidenzia, secondo l’ordinario meccanismo della rivalsa, l’addebito dell’imposta; il cliente, anziché pagare al proprio fornitore l’intero importo evidenziato sul documento, provvederà a pagare solo l’imponibile, mentre tratterrà l’Iva, la quale andrà versata direttamente all’Erario.
La situazione dei professionisti
Durante gli ultimi mesi, in relazione alla nuova disciplina dello split payment, i commenti si sono concentrati prevalentemente sull’individuazione dei soggetti interessati, in relazione alla pubblicazione (e alle successive correzioni) degli elenchi che individuano le società controllate dalla P.A. e le società quotate.
Molto meno si è parlato dell’intervento che ha interessato i professionisti (più in generale, tutti i soggetti che subiscono ritenuta, ma è ovvio che il tema interessa principalmente i lavoratori autonomi) che operano (in particolare) verso la P.A. e che si sono trovati, dallo scorso 1° luglio, ad essere interessati da una stretta finanziaria non trascurabile.
Il secondo comma dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972 disponeva infatti che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”; si trattava di un esonero dalla disciplina della scissione dei pagamenti che, come precisato dalla circolare AdE 15/E/2015, riguardava anche (e soprattutto) i contribuenti che subiscono sui propri compensi la ritenuta a titolo di acconto. Peraltro, l’Iva relativa a tali prestazioni era interessata dal differimento di esigibilità ex articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972, con versamento dell’imposta all’Erario da parte del professionista solo a seguito dell’incasso della fattura emessa.
L’articolo 1, comma 1, lett. c), del D.L. 50/2017 ha abrogato il comma 2 del citato articolo 17-ter, con la conseguenza che anche i corrispettivi delle prestazioni interessate da ritenuta devono essere necessariamente assoggettati a split payment.
Sui compensi addebitati, i professionisti subiscono quindi una doppia penalizzazione a livello finanziario:
- al momento in cui ricevono il pagamento vedono il proprio corrispettivo decurtato dell’importo della ritenuta d’acconto, attualmente pari al 20% (e su tale aspetto, nulla di nuovo);
- inoltre, dallo scorso 1° luglio, la fattura sarà pagata al netto dell’Iva.
Si tratta di una penalizzazione evidentemente solo finanziaria, visto che comunque l’imposta addebitata, quando viene riscossa, partecipa alla liquidazione periodica e, conseguentemente, deve essere versata all’Erario. La riduzione di liquidità per il professionista è però consistente:
- ordinariamente, l’imposta incassata viene versata all’Erario solo a seguito della liquidazione periodica, mentre con l’applicazione dello split payment questa viene trattenuta direttamente dal cliente, quindi non entra mai nella disponibilità del professionista;
- soprattutto, si deve evidenziare come, con la scissione dei pagamenti, l’imposta addebitata, in quanto non incassata, non partecipa alla liquidazione periodica, con il risultato che i professionisti che lavorano prevalentemente con i soggetti interessati dalla disciplina in commento rischiano di accumulare un rilevante credito Iva: l’imposta assolta sugli acquisti, senza Iva vendite a cui opporsi, può solo trasformarsi in un credito. Credito che, come noto, è sempre più difficilmente recuperabile a seguito delle numerose restrizioni poste dal Legislatore, non ultimo l’abbassamento a € 5.000 della soglia per le compensazioni “libere” (oltre serve l’apposizione del visto di conformità) operato dallo stesso D.L. 50/2017.
Decorrenza
La decorrenza di tale nuova previsione è disciplinata dal comma 4 dell’articolo 1 D.L. 50/2017, secondo il quale “Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017”; peraltro, in relazione alle prestazioni di servizi, non si pongono particolati problemi di divaricazione tra effettuazione dell’operazione ed emissione della fattura, come invece può accadere per le cessioni di beni.
Il discrimine è quindi la data in cui è emessa la fattura: tutte le fatture successive allo scorso 1° luglio, anche inerenti a prestazioni rese precedentemente a tale data, scontano la nuova disciplina.