4 Febbraio 2015

Lo split payment “entra” in farmacia

di Marisa Cecoli
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Come è noto, la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto un nuovo metodo di versamento dell’Iva, il c.d. “split-payment”, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori di imposta” ai sensi delle disposizioni in materia di Iva.

Come noto, il nuovo articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 prevede che i soggetti in esso richiamati siano tenuti “in ogni caso” a versare l’Iva loro addebitata direttamente all’Erario e non al fornitore, con modalità e termini stabiliti da un apposito Decreto. Di contro al fornitore verrà accreditato il solo importo del corrispettivo al netto dell’Iva indicata in fattura.

Anche le farmacie sono interessate da questo provvedimento, in virtù dei rapporti che intrattengono con il SSN.

Di sicuro è ormai chiarito che questa modalità non si applica alla cessione di medicinali effettuata dalle farmacie al SSN, visto che sono certificate da scontrino fiscale e riepilogate per la trasmissione dalle Distinte Contabili Riepilogative (DCR). Le farmacie, inoltre, sono classificate nella categoria delle “attività al minuto” per le quali la determinazione dell’Iva su corrispettivi si estrapola applicando il metodo della “ventilazione”, metodo non modificabile, vista la diversità delle aliquote Iva applicate ai vari prodotti somministrati. Pertanto al momento del pagamento si provvederà come sempre a determinare l’Iva a debito e a versarla nei tempi e nei modi soliti.

Nella DCR però risiedono anche le prestazioni, quali DPC, assistenza integrativa, erogazione di presidi o dispositivi medici, servizio Recup, per i quali è prevista l’emissione di fattura. Per i suddetti servizi, pertanto, trova applicazione lo “split-payment” e, di conseguenza, il pagamento alla farmacia arriverà al netto dell’Iva che, come abbiamo detto, sarà versata dall’Ente direttamente all’Erario. In conseguenza di ciò si dovrà necessariamente modificare la Distinta Contabile Riepilogativa, in quanto andrà esposto l’imponibile di tali prestazioni separatamente dalla relativa imposta.

 

Quali sono i riflessi in capo alla farmacia

L’art. 2 del D.M. 23.01.2015, pubblicato nella G.U. n. 27 di ieri, dispone che le fatture emesse per le prestazioni sopra indicate, ma ovviamente per tutte le vendite effettuate dalla farmacia nei confronti della P.A., vengano annotate nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, “senza computare l’imposta”. Di conseguenza, per il cedente/prestatore il credito verso i clienti sarà corrispondente al totale della fattura al netto dell’Iva a debito, che non sarà incassata.

Sia le fatture emesse, che la nuova Distinta Contabile Riepilogativa, modificata come abbiamo detto a seguito dell’introduzione dello “split-payment”, dovranno evidenziare che trattasi di “Iva a carico cedente/prestatore ex art.17-ter, D.P.R. n. 633/1972”.

In caso di eccedenza d’imposta detraibile (art. 8, D.M. 23.01.2015) per un ammontare non superiore all’imposta non rimborsata a seguito dello “split-payment”, i cedenti/prestatori sono ammessi al rimborso del credito Iva in via prioritaria. E’ il caso di sottolineare che la farmacia difficilmente si troverà in questa situazione, in quanto la maggior parte degli incassi sarà soggetta a ventilazione e, pertanto, esclusa dal provvedimento.

L’Ente Pubblico, di contro, si troverà a versare l’Iva passiva senza possibilità di compensazione (art. 1, comma 1, D.M. 23.01.2015) e utilizzando uno specifico codice tributo.

Si ricorda, per altro, che, come previsto dall’art. 1, comma 631, della Legge di Stabilità, il nuovo metodo di versamento dell’Iva appena esaminato è soggetto ad autorizzazione della Commissione UE, alla quale il MEF, con la Nota del 14.11.2014 n. 8006, ha inoltrato la richiesta della misura di deroga ex art. 395, chiedendo appunto l’autorizzazione all’applicazione dello “split-payment” nel nostro Paese.