Lo split payment “segue” la fatturazione elettronica
di Alessandro BonuzziIl D.M. del 13 luglio 2017, pubblicato nella giornata di ieri sul sito internet del Ministro dell’economia e delle finanze e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che la disciplina sullo split payment si applica, per quanto riguarda le pubbliche Amministrazioni, a quelle destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria. Pertanto, occorre far riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”.
Difatti, ai fini dell’individuazione delle P.A. destinatarie del regime, viene eliminato dal testo del D.M. 23 gennaio 2015 il riferimento all’elenco delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT, introdotto, solo pochi giorni addietro, dal D.M. 27 giugno 2017.
Atteso che le P.A. che devono applicare lo split sono quelle tenute ad osservare le norme sulla fatturazione elettronica obbligatoria, il Dipartimento delle finanze non provvederà alla pubblicazione di alcun elenco al riguardo.
In pratica, in base alle indicazioni fornite nella relazione illustrativa al nuovo decreto, rientrano nell’ambito della scissione dei pagamenti:
- i soggetti indicati ai fini statistici nell’elenco contenuto nel comunicato dell’ISTAT che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno;
- le Autorità indipendenti;
- in ogni caso, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (ossia le Amministrazioni dello Stato, le aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comini, le Comunità montane, le Camere di commercio, eccetera, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI);
- le Amministrazioni autonome.
Il decreto divulgato ieri impatta anche sulle società controllate dal settore pubblico e sulle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB. Al riguardo, viene stabilito che, al termine del periodo di interlocuzione con tali società al fine della predisposizione dei relativi elenchi, il Dipartimento delle finanze del MEF provvederà alla pubblicazione – entro il 15 novembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo – dell’elenco definitivo delle società soggette allo split, senza la necessità di alcuna approvazione mediante decreto del Direttore generale delle finanze.
Le nuove disposizioni contenute nel D.M. 13 luglio 2017 trovano applicazione dalle fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto stesso. Tuttavia, per tener conto di eventuali comportamenti pregressi già in linea con le nuove regole, sono fatte salve le condotte dei soggetti – fornitori e acquirenti – che hanno assoggettato allo split payment le fatture per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione del decreto in Gazzetta.
Infine, relativamente alle società, il Dipartimento delle finanze ha reso noto sul proprio sito di aver provveduto a revisionare gli elenchi numero 2, 3 e 4, pubblicati nei giorni scorsi, eliminando le seguenti tipologie di soggetti:
- le società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica pubblica Amministrazione;
- le società controllate da quelle di cui al punto precedente;
- le società controllate, direttamente o indirettamente, da enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- gli enti pubblici economici e le fondazioni, dato che non rivestono forma societaria.
È stato, altresì, revisionato l’elenco numero 5, relativo alle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB.
I nuovi elenchi sono, quindi, disponibili sul sito del MEF.
I soggetti interessati potranno segnalare alla casella di posta elettronica df.dg.uff05@finanze.it, entro il giorno 19 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi. Il Dipartimento delle finanze provvederà successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi.