Lo sport e il non profit nella bozza di Legge di bilancio 2021
di Guido MartinelliIl Consiglio dei Ministri ha approvato ieri la bozza di Legge di bilancio per il 2021.
Il testo contiene numerosi passaggi che incidono sulla vita degli enti senza scopo di lucro in generale, e sportivi in particolare.
Una prima previsione introduce un esonero “in fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo” (chiaro il riferimento ai decreti delegati che dovranno essere emanati sulla base dei contenuti della L. 86/2019) che sembra preludere ad una sollecita approvazione della riforma medesima (che, al contrario, non risulta sia stata ancora formalmente approvata, neanche in prima lettura dal consiglio dei Ministri) per gli anni 2021 e 2022 (anche qui, si ritiene, ipotizzando che la riforma possa effettivamente entrare in vigore con il prossimo 1° gennaio: sarà veramente così?) dei versamenti contributivi a carico delle sportive nella misura del 60%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
Non è chiaro se questo abbattimento sia anche sulla quota di contributi posti a carico dello sportivo o solo su quella che deve versare il datore di lavoro.
A fronte di questa apparente scelta verso l’uscita dalla disciplina fiscale sui compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir, in apparente controtendenza si ritrova un’altra norma che, invece, estende alla società Sport e salute spa il diritto di poter corrispondere i compensi disciplinati dalla norma appena citata.
Viene poi prevista l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo del 50% degli utili percepiti dagli enti non commerciali (si evidenzia che non si parla di enti del terzo settore) che esercitano attività di interesse generale espressamente elencate dalla norma.
Ma la parte su cui si sta maggiormente discutendo appare essere, a seguito della procedura di infrazione n. 2008/2010 attivata dalla UE, la riscrittura delle agevolazioni Iva per gli enti non profit e, più specificatamente, per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.
Infatti, per detti enti viene soppressa l’agevolazione oggi prevista dall’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, che prevede che non rientri nel campo di applicazione dell’Iva il corrispettivo specifico versato da associati e/o tesserati, così come la cessione di pubblicazioni rivolte prevalentemente agli associati, e le medesime attività vengono fatte rientrare nell’ambito delle prestazioni esenti ex articolo 10 del medesimo decreto “a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a Iva”.
La novità appare di grande importanza in quanto imporrà praticamente a tutte le associazioni che svolgono prestazioni di servizi nei confronti degli associati di aprire comunque una propria posizione Iva e valutare quale sia l’inquadramento che i medesimi proventi potranno avere ai fini dei Redditi.
Per le sportive, che rimarranno tra le poche realtà a poterla ancora applicare successivamente alla definitiva entrata in vigore della riforma del terzo settore, dovrebbero trovare applicazione le disposizioni sulla defiscalizzazione di cui all’articolo 148, comma 3, Tuir, ma per tutte le altre associazioni l’imponibilità ai fini dei redditi ne dovrebbe discendere automaticamente.
Questo significherà, sicuramente, l’ingresso nell’area degli enti commerciali, sia per quelli che rimarranno fuori dal terzo settore sia per quelli che invece procederanno all’iscrizione al Runts (con la possibile eccezione delle associazioni di promozione sociale, se e in quanto la UE ne approverà il regime di maggior favore per loro previsto).
Rimane anche l’incognita di come questo “impatterà” sulle società sportive dilettantistiche. Si potrà continuare ad interpretare il primo comma dell’articolo 90 L. 289/02 (laddove si prevede che alle Ssd si applichino le norme previste per le Asd) come norma che consente alle Ssd di ritenere applicabile anche a loro la nuova esenzione da Iva? La domanda appare pertinente e necessita di una precisa presa di posizione da parte della Amministrazione finanziaria.
Va precisato che la nuova disciplina vincola ad una interpretazione molto riduttiva della nuova fattispecie. L’inserimento dell’inciso “strettamente connesse” con la pratica dello sport riduce ulteriormente il panel della tipologia di proventi che potranno rientrare in tale agevolazione (pensiamo, ad esempio, agli armadietti negli spogliatoi)
Vengono poi trasferiti all’articolo 10 i vincoli e i limiti già oggi previsti dagli ultimi commi dell’articolo 4 sui principi a cui debbono uniformarsi le associazioni per godere di tale esenzione, mantenendo sostanzialmente inalterato il loro contenuto.
In conclusione, viene previsto che si applichino, anche ai fini Iva, le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi.