Lo svizzero è escluso dal regime forfettario
di Fabio GarriniIl contribuente svizzero non può applicare il regime forfettario per i redditi prodotti in Italia, in quanto la Svizzera non è parte dello Spazio Economico Europeo: con l’interpello 119 pubblicato venerdì 24 aprile l’Agenzia conferma l’applicazione della causa di esclusione in relazione ai Paesi extraUE, con l’unica eccezione dei residenti in Islanda, Norvegia e Liechtenstein.
Le cause di esclusione al regime forfettario
In merito alla possibilità di accedere al regime forfettario, occorre far riferimento ai seguenti due commi dell’articolo 1 L. 190/2014:
- il comma 54 contempla i requisiti di accesso e dispone che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a euro 65.000 e hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato per un importo non superiore ad € 20.000 (quest’ultima previsione reintrodotta dal 2020),
- il comma 57 riguarda invece le cause di esclusione e stabilisce (in sintesi) l’impossibilità ad accedere al regime agevolato per i soggetti che applicano regimi speciali (ai fini Iva o redditi), per soggetti non residenti, per i soggetti che effettuano prevalentemente cessioni di immobili o vetture e per i soggetti che partecipano società trasparenti ovvero detengono partecipazioni in S.r.l. non trasparenti con attività riconducibile e sulle quali esercitano il controllo, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro attuali o precedenti. Sono inoltre esclusi (dal 2020) i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore ad € 30.000.
Con riferimento al tema della residenza del contribuente, letteralmente la lettera b) dell’articolo 1, comma 57 esclude dal regime forfettario “i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”.
Come evidenziato nella circolare AdE 10/E/2016, tale disposizione, al fine di favorire un più ampio accesso al regime di favore, ha consentito anche ai soggetti residenti in uno Stato Membro o in un Paese aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che svolgono un’attività prevalente nel nostro Stato, di aderirvi, superando, quindi, la preclusione contemplata dal regime fiscale di vantaggio.
Il motivo di tale previsione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. “SEE”), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni.
Sul punto consta la risposta ad interpello 119 in commento, attraverso la quale l’Agenzia puntualizza i soggetti facenti parte dello Spazio Economico Europeo.
L’acronimo SEE designa l’area geografica corrispondente agli Stati dell’EFTA aderenti all’omonimo Accordo con l’Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Si tratta, in particolare, di Islanda, Norvegia e Liechtenstein.
La Svizzera (il paese è censurato nella risoluzione, ma il riferimento è comunque evidente) insieme ai 3 citati paesi formano l’accordo EFTA; però la Svizzera, a differenza degli altri 3, non fa parte dello SEE, non avendo sottoscritto il relativo accordo.
Conseguentemente, il contribuente fiscalmente residente nel territorio elvetico, risulta in ogni caso escluso dalla possibilità di applicare il regime forfettario per i redditi d’impresa o lavoro autonomo prodotti sotto forma individuale nel territorio italiano.