L’obbligo della nomina dell’organo di controllo nelle Srl capogruppo
di Emanuel MonzeglioCome ormai noto, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o di un revisore legale nelle società a responsabilità limitata è disciplinato dall’articolo 2477 cod. civ..
Entrando nel merito del citato articolo, le società a responsabilità limitata sono obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti o al superamento di determinati parametri.
A tal proposito, in precedenza, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo scaturiva se per due esercizi consecutivi la società superava due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis cod. civ., ovvero quelli che comportano l’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria.
L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in particolare con l’articolo 379 D.Lgs. 14/2019, ha modificato l’articolo 2477 cod. civ., prevendendo soglie diverse.
Infatti, il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri ridotti rispetto ai precedenti, portando a due milioni sia il totale dell’attivo sia i ricavi delle vendite e, riducendo il numero dei dipendenti occupati in media a dieci unità. Come data ultima di nomina è stata prevista quella del 16 dicembre 2019.
La soglia ribassata dei limiti unitamente alla data ultima di nomina, aveva creato notevoli perplessità tra gli addetti ai lavori, considerando che la maggior parte delle imprese italiane sarebbero ricadute nell’obbligo di nomina, peraltro a ridosso della chiusura dell’esercizio.
In ragione di questo, è intervenuto il D.L. 32/2019 (L. 55/2019), raddoppiando i limiti, portandoli a quelli attualmente previsti dall’articolo 2477, comma 2, lett. c), cod. civ., ovvero: totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4.000.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.000.000 euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità.
L’obbligo di nomina scaturisce al superamento di un solo limite su tre, per due esercizi consecutivi e, cessa quando per tre esercizi consecutivi nessun limite viene superato.
Fino a oggi è stato un susseguirsi di varie proroghe relativamente alla data “ultima” di nomina.
La prima proroga è avvenuta con l’articolo 8, comma 6-sexies, L. 8/2020 che ha individuato come termine l’approvazione del bilancio 2019 e, successivamente, l’obbligo di nomina è stato ulteriormente spostato, dall’articolo 51-bis L. 77/2020, all’approvazione del bilancio 2021.
In ordine cronologico, l’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 1-bis D.L. 118/2021 (L. 147/2021), che ha posticipato la nomina dell’organo di controllo con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.
Concentrandoci principalmente sul punto b) del citato articolo 2477 cod. civ., e cioè che le società a responsabilità limitata sono obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore se controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti, sono sorti alcuni dubbi interpretativi sul soggetto gravato da tale obbligo.
In ragione di ciò, il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4115/2019 è intervenuta chiarendo la nozione di controllo rilevante ai fini della nomina obbligatoria dell’organo di controllo in una Srl di cui sopra.
Nel caso di specie, la società X controlla al 100% la società Y che a sua volta controlla il 75% della società Z, quest’ultima soggetta a revisione legale dei conti.
In sede di delibera assembleare sulla dimissione del sindaco unico e del supplente della società X, il Presidente riteneva di non procedere alla loro sostituzione, quindi di non prevedere l’organo di controllo, in quanto a sua detta la società X non rientrava nel caso previsto dall’articolo 2477, comma 3, lett. b), cod. civ.. Ricorreva a tale delibera il socio Tizio, ritenendo tale proposta contraria al disposto normativo.
I giudici di legittimità hanno ritenuto corretto il ricorso proposto dal socio Tizio, in quanto “l’assunzione, da parte della società, di una posizione di controllo di società tenuta alla revisione costituisce presupposto dell’obbligo di nominare l’organo di controllo”.
Nella sentenza è stato “chiarito”, altresì, il concetto della nozione di “controllo rilevante”. In tal caso, l’articolo 2359 comma 1, codice civile prevede che “ai fini dell’applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto terzi”.
Il problema, nel caso in esame, era quello di stabilire quale delle società fosse tenuta all’obbligo di nomina dell’organo di controllo, se la società X “capogruppo” o la società Y che possiede il 75% del controllo di Z.
Il Tribunale di Milano ha precisato che, in caso di gruppo a struttura complessa la norma prevede la fattispecie del “controllo indiretto”, ritenendo quest’ultimo pacificamente esistente tra la società X e la società Z.
La ratio del controllo indiretto è identica a quella della fattispecie del controllo interno e cioè che “il controllo è imputabile al socio che esercita, di diritto o di fatto, influenza dominante sull’assemblea ordinaria di un’altra società, in ragione dei poteri che la legge annette alla titolarità di partecipazioni quantitativamente qualificate”.
Invero, la società che ne controlla un’altra controlla anche le società controllate dalla controllata, potendo replicare l’esercizio dei poteri, tramite gli amministratori nominati nella società direttamente controllata, nell’assemblea ordinaria della società controllata dalla propria controllata diretta.
La conseguenza, secondo i giudici del Tribunale di Milano, è che la posizione di controllo deve imputarsi alla società capogruppo in base al “potere” che esercita indirettamente – tramite la maggioranza dei voti o di quelli sufficienti ad avere un’influenza dominante – sull’assemblea ordinaria dell’ultima società della catena partecipativa, in questo caso sulla società Z.
Quest’ultima dovrà ritenersi controllata solamente dalla società capogruppo e, se la società Z è assoggettata all’obbligo di revisione legale, il medesimo obbligo incombe solo sulla società capogruppo (X) senza che il medesimo gravi anche sulle intermedie (Y).